Giudicato esteso ai docenti precari per la Carta del Docente (TAR Campania n. 4305 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accertata la mancata impugnazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo deve accogliere il ricorso e ordinare all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato dall’Amministrazione di appartenenza. Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta, a pena di decadenza, decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione finale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. La sentenza, non impugnata dall’Amministrazione, era stata notificata e certificata come passata in giudicato, ma il Ministero era rimasto inadempiente. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, ravvisando la mancata impugnazione della sentenza di merito e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione il puntuale e integrale pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
La pronuncia ha precisato la natura del commissario ad acta, qualificando il suo ufficio come ausiliario del giudice: un munus obbligatorio che non può essere né rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato il dirigente della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario dallo stesso delegato.
Il Collegio ha infine regolato gli aspetti economici dell’incarico, determinando che il compenso del commissario sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, autorizzato, ed all’art. 56 per le spese di adempimento.
La Corte ha chiarito che la parcella del commissario deve essere presentata a pena di decadenza entro i termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, ma il termine iniziale non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto esecutivo. Ha infine condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 500,00, con attribuzione ai procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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