Esecuzione del giudicato e ottemperanza ai titoli per la carta del docente (TAR Piemonte n. 37 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro che abbiano riconosciuto il diritto all’importo della carta del docente, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali dell’azione. Verificata la notificazione del titolo in copia conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. presso il domicilio reale dell’Amministrazione mediante posta elettronica certificata, l’infruttuoso decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata contestazione dell’inottemperanza, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, va nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Numerosi ricorrenti, docenti, hanno proposto separati ricorsi dinanzi al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Novara, Vercelli e Biella, che avevano riconosciuto loro gli importi della carta del docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento.

Il Ministero si è costituito in alcuni giudizi opponendosi formalmente all’accoglimento. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 le cause sono state trattenute in decisione. Il Presidente della Terza Sezione, con decreto, aveva adottato misure organizzative per lo smaltimento dell’arretrato in materia di carta del docente, stante che nel 2025 la percentuale dei ricorsi sul tema ha raggiunto il 59% del totale degli introiti dell’intero TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il contenuto del decreto presidenziale, che dispone la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di carta del docente e la loro riunione in caso di esito omogeneo, senza innovare in merito alla liquidazione delle spese. La riunione non altera i meccanismi decisionali e non incide sul contenuto delle singole decisioni.

Quanto ai presupposti, i ricorsi sono fondati. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini indicati nell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate via P.E.C. al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Era inoltre decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.

Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventualità di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro i termini indicati in motivazione; onera i ricorrenti della comunicazione al Commissario del proprio numero di codice fiscale nel termine di sette giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, sulla scorta dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti per la marcata serialità della controversia e per la difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale; si provvede alla distrazione in favore del procuratore antistatario. Infine, per i profili di potenziale danno erariale, il Collegio manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *