Vincoli urbanistici, decadenza e obbligo di ritipizzazione parziale (TAR Sicilia n. 1463 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta decaduti i vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione per inutile decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione comunale è tenuta a riesercitare il potere pianificatorio mediante una nuova disciplina urbanistica dell’area rimasta priva di regolamentazione. L’obbligo di provvedere sussiste nell’an, ma la scelta della destinazione da attribuire al fondo resta rimessa all’ampia discrezionalità amministrativa, senza che il privato possa pretendere la classificazione sperata. Il vincolo che consente l’attuazione mediante intervento edilizio diretto ad iniziativa privata, con destinazioni compatibili con lo sfruttamento economico del bene, ha natura conformativa e non è soggetto a decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno sito in contrada “Agliandroni”, censito al foglio 9, particella 270, è destinatario di previsioni di P.R.G. che lo classificano in parte a strada di P.R.G. e in parte a zona F2, destinata ad attrezzature di interesse comune e servizi collettivi.
Ritenuti decaduti i vincoli, il ricorrente ha diffidato il Comune, dapprima con istanza volta alla ritipizzazione urbanistica dell’area in zona C4 – residenziale turistica stagionale, poi con proposta di piano attuativo, senza ottenere alcun provvedimento conclusivo. Ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice dei principi. Una volta decaduti i vincoli espropriativi, o comunque quelli comportanti l’inedificabilità assoluta del suolo, sorge in capo al Comune l’obbligo di riesercitare il potere pianificatorio. Il presupposto dell’azione avverso il silenzio è però la effettiva sussistenza di un vincolo espropriativo decaduto.
Sul punto il Tribunale richiama la distinzione, elaborata dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 179/1999) e amministrativa (Cons. Stato n. 4775 del 2021), tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi. I primi inscrivono il diritto dominicale in uno statuto coerente con la destinazione della zona; i secondi svuotano il diritto delle sue facoltà essenziali, preordinandone l’ablazione. Criterio decisivo, nelle ipotesi di confine, è la possibilità di attuare la destinazione anche ad iniziativa privata o pubblico-privata, senza previa ablazione.
Nel caso concreto la porzione destinata a strada di P.R.G. costituisce pacificamente vincolo espropriativo: essendo decorso il termine quinquennale senza procedura ablativa né reiterazione, sussiste l’obbligo di provvedere. La porzione in zona F2, invece, deve qualificarsi come vincolo conformativo. L’art. 18 delle N.T.A. prevede l’attuazione per intervento edilizio diretto, con schede progettuali, e contempla destinazioni — centri commerciali, mercati di quartiere, attrezzature socio-sanitarie — compatibili con lo sfruttamento economico del bene. Non si configura dunque alcuno svuotamento delle facoltà dominicali: esclusa la decadenza, permane l’efficacia della previsione e non si forma alcuna “zona bianca”.
Quanto alla porzione decaduta, il Collegio precisa che il privato non può pretendere l’attribuzione di una destinazione specifica. Il potere pianificatorio è doveroso nell’an, ma discrezionale nel quomodo (Cons. Stato n. 2262 del 2010; C.G.A.R.S. n. 306 del 2011; TAR Lazio n. 4944 del 2026). Il Comune deve adottare un provvedimento espresso, restando libero di scegliere la destinazione più coerente con l’assetto del territorio.
È respinta l’azione avverso il silenzio sulla proposta di piano attuativo: l’atto di pianificazione attuativa è esercizio di potestà discrezionale e l’art. 2 della legge n. 241/1990 non impone la conclusione con provvedimento espresso fuori dai casi di istanza obbligatoria o avvio d’ufficio (Cons. Stato n. 6096 del 2017). Respinta anche la domanda risarcitoria, per difetto di danno ingiusto e per il valore meramente allegativo della perizia di parte, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 259 del 2013; Cass. n. 9483 del 2021). Il ricorso è accolto nei soli limiti indicati, con ordine al Comune di provvedere entro novanta giorni e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia; spese compensate.
Nota della Redazione
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