Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1459 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile per assicurare l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, rientrando tale pronuncia tra i titoli esecutivi di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. L’ammissibilità dell’azione presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della decisione ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del comando giudiziale, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori.

Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione era rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi instaurato davanti al TAR il giudizio di ottemperanza, chiedendo di ordinare l’adempimento, di prescrivere le modalità esecutive e di nominare un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della stessa, con il conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tali elementi rendono ammissibile il ricorso.

Nel merito della qualificazione del titolo, il Collegio ha escluso ogni dubbio sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il rimedio non è dunque limitato agli atti amministrativi, ma si estende alle pronunce giurisdizionali per le quali sia maturato il giudicato.

Il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. La mancata attivazione della Carta e il mancato accredito delle somme dovute integrano l’inadempimento dedotto dal ricorrente.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre interessi di legge, mediante accredito sulla Carta elettronica, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente o in un funzionario delegato, con ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Le spese, liquidate in € 550,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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