Carta docente: ottemperanza all’obbligo di erogazione e nomina del commissario (TAR Lombardia n. 1470 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando l’amministrazione resistente non prova l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, restando a suo carico l’onere di dimostrare l’adempimento. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo, identificabile, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nella sentenza munita di attestazione di conformità. Il giudicato formatosi ai sensi dell’art. 324 c.p.c. impone all’amministrazione scolastica di erogare la Carta docente. In caso di perdurante inottemperanza si nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva convenuto davanti al giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’attribuzione della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Con la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la domanda era stata accolta per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna al pagamento complessivo di € 2.500,00.
Il titolo, notificato all’amministrazione e passato in giudicato, non era stato eseguito. Proposto ricorso per ottemperanza, il Collegio ha inizialmente rilevato il mancato deposito della prova della notifica del duplicato informatico della sentenza ottemperanda, assegnando un termine per la regolarizzazione. La documentazione è stata poi depositata, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni processuali dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. La copia conforme è stata notificata all’amministrazione, sicché alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è la sentenza dotata di attestazione di conformità. Su questo presupposto verifica la ritualità della notificazione del duplicato informatico, oggetto della regolarizzazione richiesta in camera di consiglio.
Accertata la validità del titolo, la Corte rileva che l’amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto del giudicato. L’inerzia dell’amministrazione scolastica determina quindi l’accoglimento del ricorso. L’obbligo di erogazione è per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00, da adempiersi entro 90 giorni dalla notifica della decisione.
In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni su istanza del creditore, decorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con rifusione del contributo unificato e condanna del Ministero al pagamento in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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