Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro tramite Carta del docente (TAR Sicilia n. 1460 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, rientrando tale pronuncia tra i titoli esecutivi di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il rimedio presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della decisione ottemperanda, l’avvenuta notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento del comando giudiziale, nomina un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e può fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non apparendo manifestamente iniqua quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1367/2024, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo di € 500,00 oltre interessi.

Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione è rimasta inerte, non attivando la Carta e non accreditando le somme. La decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza, ravvisandoli nell’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e nell’avvenuta notificazione della sentenza con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Nessun dubbio è stato ritenuto sussistere sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. Ne è derivato l’ordine di dare attuazione alla sentenza, mediante accredito della somma di € 500,00 oltre interessi sulla Carta elettronica, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.

In conformità alle richieste, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il compenso commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione e liquidato con separato decreto.

È stata altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia sino all’integrale adempimento, e comunque non oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo. Nell’applicazione della penalità il Collegio ha valorizzato la protrazione dell’inadempimento per mesi senza giustificazione, l’assenza di complessità dei comportamenti imposti e la mancata allegazione di ragioni ostative. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *