Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario su bonus Carta del Docente (TAR Sicilia n. 1421 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine fissato, e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Al commissario non spetta alcun ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, essendo applicabile per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., notificato e depositato l’8 ottobre 2025, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Trapani, Sez. Lavoro, che le aveva riconosciuto il pagamento di € 2.000,00 a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto della domanda nella parte relativa agli interessi, non liquidati dal giudice ordinario. Nel corso della camera di consiglio il difensore della ricorrente ha rinunciato a verbale alla domanda sugli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. La pretesa si fonda su sentenza definitiva del giudice ordinario, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria competente in data 24 settembre 2025.
Sono stati altresì rispettati gli ulteriori adempimenti richiesti dal legislatore. In particolare, risulta osservato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 17 luglio 2023.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso. Il Collegio richiama il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l’applicabilità per analogia dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i decreti di equa riparazione ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del non elevato livello di complessità della controversia.
Nota della Redazione
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