Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso dopo il versamento del 25% (TAR Lazio n. 3402 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso. Tale carenza si configura quando la società fornitrice abbia integralmente versato alle Regioni e Province autonome richiedenti la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia rende superfluo l’esame nel merito dei profili di illegittimità dedotti. La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni, valutate alla stregua delle peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ..

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana che aveva approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con i relativi allegati recanti le quote di payback dovute. Il gravame investiva, tra gli altri, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.

Con successivi motivi aggiunti la ricorrente estendeva l’impugnazione ad analoghi provvedimenti di ripiano adottati da altre Regioni. Nel corso del giudizio, in data 25 novembre 2025, la società comunicava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo versato a tutte le Regioni e Province autonome richiedenti la quota ridotta del 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della comunicazione depositata dalla ricorrente e rileva che la stessa ha provveduto al versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta. Il pagamento del 25% dell’importo richiesto esaurisce l’interesse sostanziale che aveva giustificato l’impugnazione degli atti regionali di ripiano.

Ne discende che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. L’intervenuta definizione del rapporto non consente, né richiede, l’esame nel merito dei profili di illegittimità dedotti dalla società fornitrice.

Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale le eccezionali ragioni che giustificano l’integrale compensazione tra le parti. Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., che consente la compensazione in presenza di motivi di carattere eccezionale.

La decisione non affronta, pertanto, la questione di fondo sulla legittimità del meccanismo di payback e dei criteri di riparto, restando la pronuncia confinata al piano processuale del venir meno dell’interesse alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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