Cessazione della materia del contendere per ottemperanza spontanea alle sentenze di condanna pecuniaria della PA (TAR Campania n. 1380 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio consolidato in materia di giudizio di ottemperanza che, qualora l’amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, provveda spontaneamente a dare integrale esecuzione alla sentenza azionata, il giudice adito debba dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito della pretesa originaria e senza procedere alla nomina del commissario ad acta. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che ha adempiuto solo in corso di causa, costituisce criterio rilevante per la regolazione delle spese di lite, le quali possono essere parzialmente compensate e, per la restante parte, poste a carico dell’amministrazione medesima, con liquidazione del compenso professionale e rifusione del contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente, già vittoriosa nel giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Salerno che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, proponeva ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., deducendo la mancata esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione resistente nonostante la notifica del provvedimento e il decorso del termine di legge di 120 giorni. La ricorrente chiedeva quindi che il giudice ordinasse all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inerzia, nominasse un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Nel costituirsi, l’amministrazione ha depositato, in data 3.7.2026, la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento della sentenza. In particolare, sono stati prodotti i provvedimenti con i quali il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno ha autorizzato l’emissione di speciali ordini di pagamento in conto sospeso in favore della ricorrente, per un importo complessivo di € 20.149,92 a titolo di capitale e di € 399,03 a titolo di interessi.
La ricorrente, con memoria depositata in data 16.7.2026, ha preso atto dell’intervenuto pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese in ragione della soccombenza virtuale dell’amministrazione. Il collegio, valutata la documentazione prodotta e la deduzione del difensore all’udienza camerale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del proprio interesse sostanziale.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione per una metà, valorizzando l’avvenuto adempimento seppur realizzato in corso di causa. Per la restante metà, le spese hanno seguito la soccombenza virtuale dell’amministrazione intimata, che ha dato esecuzione alla sentenza solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza; il compenso è stato liquidato tenendo conto della bassa complessità della controversia. È stata altresì disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente, per dichiarato anticipo.
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Nota della Redazione
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