Inoppugnabilità del diniego di sanatoria e ordine di demolizione (TAR Toscana n. 628 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un rapporto di presupposizione tra atti amministrativi, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso proposto contro l’atto consequenziale, salvo che siano dedotti vizi propri idonei a connotare un’autonoma illegittimità della fase attuativa. Ne consegue che il privato che abbia prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria del proprio abuso edilizio decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione. L’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva è in re ipsa e non richiede specifica motivazione. Il pregiudizio alla staticità dell’immobile derivante dalla demolizione deve essere comprovato dall’interessato e rileva solo nella fase esecutiva dell’ordinanza.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario dal 1976 di un immobile, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune gli ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a un manufatto realizzato in adiacenza e continuità con l’edificio principale. Il provvedimento richiamava il precedente diniego di accertamento di conformità, fondato sulla mancata dimostrazione della doppia conformità urbanistica ed edilizia.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, l’omessa valutazione della preesistenza del manufatto, la genericità del richiamo ai vincoli paesaggistici, la carenza di interesse pubblico alla rimozione e il legittimo affidamento derivante dalla risalenza dell’opera. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il diniego di sanatoria non è stato impugnato nei termini di legge, con la conseguenza che lo stato illegittimo del manufatto deve ritenersi consolidato. Su questa premessa si innesta la questione giuridica centrale: la sorte delle censure rivolte, in realtà, contro l’atto presupposto anziché contro l’atto consequenziale.

Il Tribunale enuncia il principio secondo cui, in ambito amministrativo, laddove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l’atto consequenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.

Applicando tale regola, il Collegio osserva che le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative, all’omessa valutazione della preesistenza del manufatto, alla genericità del richiamo ai vincoli paesaggistici, alla carenza di interesse pubblico e al legittimo affidamento sono dirette contro il diniego e devono essere dichiarate inammissibili per inosservanza del termine di impugnazione. Il privato che ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione.

In via ulteriore, il ricorso è comunque infondato. Il contratto di compravendita non comprova la preesistenza del magazzino, non identificabile tra i beni descritti; le foto aeree e la data di accatastamento depongono per una realizzazione successiva di molti anni. L’interesse pubblico alla demolizione è in re ipsa. Il pregiudizio alla staticità dell’immobile va comprovato dall’interessato e rileva solo in fase esecutiva.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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