Il riesame dell’istanza non vale ad esecuzione del giudicato amministrativo (TAR Sicilia n. 1225 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mera affermazione dell’amministrazione di ritenere “salva” l’istanza di accreditamento, senza procedere al suo esame e alla sua definizione, integra un comportamento elusivo e non satisfattivo del giudicato. L’art. 114 c.p.a. impone all’amministrazione di eseguire il titolo in tutte le sue statuizioni, compreso il pagamento delle spese di giudizio, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, nomina il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente munito delle necessarie competenze.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un centro polidiagnostico di radiologia e medicina interna. Con una precedente pronuncia, il TAR Sicilia aveva rilevato l’illegittimità del diniego di accreditamento, salvando le successive determinazioni dell’amministrazione, e aveva condannato l’Assessorato regionale della Salute al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Quella sentenza, notificata e non impugnata, è passata in giudicato. L’amministrazione, secondo la ricorrente, è rimasta inerte. La società ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna a una penalità di mora, le spese processuali e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Entrambi risultano integrati alla luce della documentazione in atti.

Nel merito il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione del titolo nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.

La ragione dell’accoglimento è duplice. L’amministrazione non ha compiuto né il riesame dell’istanza di accreditamento, né ha adempiuto al pagamento delle spese di giudizio. La difesa dell’Assessorato si è limitata a rappresentare la salvezza dell’istanza di accreditamento, senza provvedere al suo esame e alla relativa definizione.

Per il Collegio tale condotta si sostanzia in un comportamento elusivo, non satisfattivo del dictum giudiziale. La semplice affermazione di salvezza dell’istanza, priva di una determinazione conclusiva, non equivale ad adempimento.

Il Tribunale dispone inoltre che, in caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provveda in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di novanta giorni, il Segretario Generale presso la Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega a un dirigente munito delle necessarie competenze. L’Assessorato è infine condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento degli ulteriori interessi legali sulla somma dovuta a titolo di spese legali, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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