Maggiorazioni tariffarie IRCCS, sindacato sul punteggio vincolato (TAR Lombardia n. 411 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione delle maggiorazioni tariffarie spettanti alle strutture sanitarie convenzionate con le facoltà universitarie costituisce attività vincolata ai criteri e agli indicatori predeterminati dalla Giunta regionale. Una volta acquisiti i dati dichiarati dagli operatori e verificati in fase istruttoria, l’Amministrazione applica un percorso agganciato a parametri matematici, rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire la prova dell’errore di calcolo con la mera prospettazione di un risultato diverso. Le censure di eccesso di potere che non dimostrano l’incidenza concreta dell’asserro vizio sulla collocazione della struttura nella fascia di complessità sono infondate. (refuso: “asserro” da leggersi “asserito”)
Il Fatto
La ricorrente, ente gestore di due strutture riconosciute come IRCCS e accreditate con l’ATS competente, ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta regionale ha determinato le maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2020, nella parte in cui la struttura Turro è stata collocata in fascia di complessità “B”, con una maggiorazione del 10% anziché del 16% riconosciuto nell’anno precedente.
La riduzione del punteggio totale, pari a 7 punti anziché agli 8 necessari per la fascia “C”, è stata ricondotta dalla ricorrente all’erronea detrazione dei posti letto dell’Unità operativa di Urologia dal solo novero dei posti letto in convenzione, senza la corrispondente esclusione dai posti letto totali della struttura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando la disciplina regionale sulle funzioni assistenziali non tariffabili e l’istituto delle maggiorazioni tariffarie previsto dall’art. 27-bis della L.R. n. 33/2009. La Giunta determina annualmente la maggiorazione in base a criteri tassativi, tra cui il numero dei posti letto attivi destinati alle attività didattiche, il numero degli studenti e il personale dedicato alla formazione.
La Corte rileva come l’indicatore contestato sia declinato come rapporto tra i posti letto dedicati alla didattica e i posti letto totali della struttura, senza alcun riferimento alla porzione di anno di effettiva attivazione. Il calcolo dei posti letto equivalenti avviene sulla base delle giornate di degenza rilevate dal flusso regionale delle schede di dimissione ospedaliera.
Il Tribunale esamina in primo luogo il tema della riduzione del punteggio, osservando come rispetto all’anno precedente la struttura abbia ricevuto un punteggio inferiore anche per l’indicatore relativo al numero degli studenti, passato da 2 a 1 punto. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la diminuzione non è imputabile soltanto alla variazione dell’indicatore sui posti letto didattici.
Quanto all’asserra detrazione dei posti letto di Urologia, la Corte rileva che gli stessi sono risultati effettivamente attivi presso la struttura nel 2020, dibattendosi tra le parti solo sulla data esatta del trasferimento. La Regione ha quindi correttamente conteggiato le relative giornate di degenza tra quelle erogate da reparti non convenzionati, attingendo ai dati forniti dalla stessa struttura interessata.
Il passaggio decisivo riguarda l’onere probatorio. Il Tribunale osserva che la ricorrente non ha dimostrato in che termini la considerazione dei posti letto di Urologia solo per una parte dell’anno l’avrebbe avvantaggiata, consentendole di superare la soglia necessaria per ottenere il punteggio massimo previsto per l’indicatore contestato. Le censure di eccesso di potere restano quindi prive del supporto dimostrativo dell’errore di calcolo.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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