Silenzio sull’istanza di revisione della concessione e giurisdizione esclusiva (TAR Sicilia n. 2186 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla revisione del rapporto concessorio quando la clausola convenzionale non predetermini criteri automatici di adeguamento e non individui ex ante il contenuto delle modifiche necessarie, residuando in capo all’Amministrazione spazi di apprezzamento discrezionale sull’an e sul quantum del riequilibrio. L’obbligo di provvedere con provvedimento espresso e motivato permane anche a fronte di una domanda che l’Amministrazione ritenga infondata, improcedibile o inammissibile. Una nuova istanza, dotata di contenuto autonomo e non sovrapponibile alle precedenti, radica un distinto obbligo di provvedere e fa decorrere da essa il termine per l’azione avverso il silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto sportivo in forza di una convenzione concessoria e di un successivo atto integrativo. Nel gennaio 2022 ha chiesto l’avvio della procedura di revisione della concessione per il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario, asseritamente compromesso dalla chiusura degli impianti e dalle limitazioni operative disposte per il contenimento della pandemia.

L’istanza è stata integrata e poi reiterata con successivi solleciti e una diffida. Nonostante interlocuzioni tra le parti, l’Amministrazione non ha mai adottato alcun provvedimento conclusivo, né sulla revisione, né sulla domanda di attivazione del procedimento di risoluzione della concessione. La società ha quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio, la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la nomina di un commissario e il risarcimento del danno da ritardo. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse, la tardività dell’azione e l’infondatezza della pretesa risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite richiamato nella decisione, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la disciplina convenzionale non esaurisca ogni valutazione dell’Amministrazione sull’an e sul quantum della revisione; diversamente, quando il contratto individui in modo puntuale presupposti, criteri e contenuto dell’adeguamento, la posizione del concessionario assume consistenza di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.

Nel caso concreto l’art. 4 della convenzione si limita a prevedere che le variazioni dei presupposti posti a base dell’equilibrio economico-finanziario possano dare luogo a modifiche della disciplina convenzionale. La clausola non contiene alcun meccanismo automatico di adeguamento né criteri matematici predeterminati: demanda all’Amministrazione una successiva valutazione tecnico-discrezionale sull’incidenza delle sopravvenienze sul sinallagma e sulle modalità del riequilibrio. La controversia, quindi, non ha ad oggetto la mera quantificazione di un corrispettivo, ma coinvolge l’azione autoritativa sull’economia complessiva del rapporto.

È infondata anche l’eccezione di carenza di interesse. La tesi dell’Amministrazione, secondo cui ogni verifica sull’equilibrio andrebbe differita alla fase finale del rapporto, attiene al merito della pretesa sostanziale e non alla questione dell’obbligo di pronunciarsi. Anche di fronte a una domanda ritenuta infondata o inammissibile permane il dovere di definirla con un provvedimento espresso e motivato.

Quanto alla tardività, il Collegio osserva che l’istanza del giugno 2025 non si limita a reiterare le precedenti richieste, ma introduce ulteriori contenuti, chiedendo anche l’attivazione del procedimento di risoluzione e la determinazione delle conseguenti poste economiche. Per il suo contenuto autonomo e non sovrapponibile, essa radica un nuovo e distinto obbligo di provvedere. Il ricorso, notificato nell’aprile 2026, è dunque tempestivo.

Nel merito il ricorso è accolto: risulta pacifico che l’Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento conclusivo. Il Collegio ordina di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione, senza immediata nomina di un commissario. La domanda risarcitoria è invece esaminata secondo il rito ordinario, con conversione del rito e rinvio all’udienza pubblica. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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