Silenzio della p.a. e istanze di cancellazione delle sanzioni disciplinari (TAR Sicilia n. 1224 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, disciplinato dalla Circolare Ministeriale n. M_D GMIL 1172594 del 26.09.2014, può essere richiesto esclusivamente dai militari in servizio attivo. Ne consegue che le istanze presentate dal militare già collocato in congedo assoluto non fanno sorgere alcun obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del silenzio. Ove il ricorrente proponga contestualmente domanda risarcitoria da ritardo, questa soggiacendo al regime ordinario di cognizione impone la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., con rimessione della causa sul ruolo ordinario per la definizione in udienza pubblica.
Il Fatto
Un graduato in congedo dell’Arma dei Carabinieri ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comando Generale dell’Arma in relazione ad alcune istanze di cessazione degli effetti di sanzioni disciplinari di corpo, presentate negli anni 2011, 2016, 2021 e 2025. Il ricorrente ha chiesto inoltre la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la nomina di un Commissario ad Acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del bis in idem rispetto a un precedente giudizio definito con una sentenza del CGARS, e osservando che il ricorrente, collocato in congedo assoluto, non avrebbe più titolo a richiedere il beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di condividere integralmente la linea difensiva dell’Avvocatura dello Stato. In primo luogo, lo scrutinio delle istanze prodotte fino al 2016 risulta coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del CGARS n. 174/2026 del 23.03.2026, con conseguente violazione del divieto del bis in idem.
In secondo luogo, il giudice ha valorizzato il dato fattuale del collocamento in congedo assoluto del militare, intervenuto al compimento del 65° anno di età. Su tale premessa si innesta la lettura della Circolare Ministeriale n. M_D GMIL 1172594 del 26.09.2014, applicativa dell’istituto della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, che riserva il beneficio ai soli militari in servizio attivo.
Da questa interpretazione discende che le istanze successive, presentate nel 2021 e nel 2025, non possono determinare alcun obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. Il Collegio ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, escludendo la configurabilità di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela sotto il profilo dell’inerzia.
Resta la domanda risarcitoria, proposta contestualmente dal ricorrente. Il giudice ha rilevato che essa soggiacendo al regime ordinario di cognizione, con conseguente necessità di conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm. La causa è stata perciò rimessa sul ruolo ordinario per essere definita in udienza pubblica. Il regolamento delle spese è stato rinviato alla definizione integrale della controversia.
Nota della Redazione
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