Ottemperanza al giudicato civile con commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 1136 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 c.p.a. è accolto quando risultino il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. In caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il Prefetto territorialmente competente, con facoltà di delega a un dirigente, il quale provvede su istanza di parte in ulteriori sessanta giorni. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. È altresì dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale esercente la potestà su due figli minorenni, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, con cui il Comune di Palermo era stato condannato al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.

Il Comune non si è costituito in giudizio. La parte ha quindi chiesto l’esecuzione del titolo, allegando l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Il primo è il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato da apposita certificazione. Il secondo è l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Su tali basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, il quale provvede su sollecitazione della parte interessata in ulteriori sessanta giorni.

Il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Il Tribunale dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 552,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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