Astreinte esclusa per crisi di finanza pubblica nel giudicato (TAR Campania n. 1518 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore pubblico deve provare l’avvenuto adempimento: la mera costituzione formale dell’Amministrazione non assolve l’onere della prova e il giudice dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Quanto alla penalità di mora, l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, sicché il giudice dell’ottemperanza, nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, può negare la sanzione quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, condannando il Ministero all’attivazione con l’importo di euro 1.500 e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha adito il TAR chiedendo la declaratoria dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento delle somme oltre interessi, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è fondato, poiché le statuizioni del titolo, correttamente notificate e passate in giudicato, non hanno ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama il principio per cui l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore, citando Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001 e un proprio precedente.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega e termine di ulteriori sessanta giorni.
Sulla richiesta di astreinte, il Collegio ha richiamato Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. consente di negare la sanzione in presenza di altre ragioni ostative. Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora.
Il ricorso è stato dunque accolto nei limiti indicati, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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