Notizia di reato non basta per negare la cittadinanza senza verifica processuale (TAR Lazio n. 4457 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale, ma la valutazione di meritevolezza dell’istanza non può essere fondata su una mera notizia di reato non debitamente accertata né approfondita nella sua sede naturale. Qualora il fatto suscettibile di rilevare in senso ostativo non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza da parte dell’autorità giudiziaria, né all’interessato sia stato consentito di esercitare il diritto di difesa, resta precluso all’Amministrazione assumerlo come fattore automaticamente ostativo, senza averne prima verificato gli sviluppi sul piano processuale o senza aver autonomamente analizzato le modalità di realizzazione e il disvalore associato. Tale conclusione si impone tanto più quando dalla commissione del fatto sia trascorso un notevole lasso di tempo. La valutazione negativa deve comunque tenere conto della condotta di vita complessiva dello straniero nel corso della sua permanenza sul territorio nazionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 17 agosto 2022 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992. Il diniego si fondava sul rapporto informativo della Questura, che segnalava una notizia di reato risalente al 2004 per i reati di cui agli artt. 609-bis e 628-bis c.p..

Il ricorrente contestava la fondatezza del diniego, negando di essere mai stato destinatario della notizia di reato e ipotizzando un errore di persona con un quasi omonimo. A seguito dell’ordinanza istruttoria del Tribunale, l’amministrazione depositava i certificati attestanti l’assenza di condanne e di procedimenti penali in corso a carico dell’interessato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rammentato che la concessione della cittadinanza implica una valutazione discrezionale sulla non conflittualità dell’interesse del richiedente con quello pubblico all’allargamento della comunità nazionale, non potendosi ammettere elementi che rischino di minare la coesione della societas dei cittadini.

Tuttavia, ha precisato che gli indici sintomatici del grado di inserimento del richiedente e quelli espressivi della non integrale accettazione dei valori fondanti non sono nettamente separabili. Un fatto astrattamente ostativo, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, può perdere o vedere attenuata la propria rilevanza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 ottobre 2025, n. 8464).

Nel caso di specie, la notizia di reato risaliva a vent’anni prima e non era mai approdata alla sede penale, come dimostrato dalla visura del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti. Il Ministero non aveva fornito adeguate controdeduzioni alle allegazioni del ricorrente sulla possibile omonimia, nemmeno in esecuzione degli incombenti istruttori disposti dal Tribunale.

La Corte ha quindi affermato che, quando il fatto non sia stato oggetto di accertamento nel merito da parte dell’autorità giudiziaria e all’interessato non sia stato consentito di esercitare il diritto di difesa, l’Amministrazione non può assumere la mera notizia di reato come fattore automaticamente ostativo, dovendo previamente verificarne gli sviluppi processuali o analizzarne autonomamente le reali modalità e il disvalore. Tale conclusione vale a maggior ragione se dal fatto è trascorso un notevole lasso di tempo.

Il provvedimento impugnato è stato pertanto ritenuto privo di un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, con conseguente accoglimento del ricorso, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, e condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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