Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1134 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è accolto quando risulti provato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo aveva condannato il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite, oltre alle spese di consulenza poste definitivamente a carico dell’amministrazione.

Il titolo è stato poi corretto con provvedimento del Tribunale civile, che ha sostituito la locuzione riferita alla parte e ha eliminato la formula di distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario. Non essendo intervenuto il pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. Sotto il primo profilo, risulta provato il passaggio in giudicato della sentenza azionata mediante attestazione acquisita al giudizio. Sotto il secondo, è decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero della Salute di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul regime dell’incarico il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. 15 febbraio 2015 n. 138. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978 n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991 n. 75 e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato non nel deposito della relazione sull’attività svolta, bensì nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a favore del ricorrente, il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 552,00, in applicazione dei medi rispetto al valore di cui al D.M. n. 147/2022, con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 1247/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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