Convertibilità del permesso per protezione speciale nella disciplina transitoria del decreto Cutro (TAR Sicilia n. 1090 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 fa salva l’applicazione della normativa previgente in tutte le ipotesi in cui l’istanza di protezione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto. Il discrimine temporale è dunque ancorato alla data di presentazione dell’istanza, e non a quella di rilascio del titolo da convertire. Né la circostanza che il titolo sia stato accordato dalla Commissione Territoriale, e non dall’autorità giudiziaria ordinaria, né la procedura di rilascio ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 valgono a differenziare la posizione dello straniero titolare di protezione speciale. Ogni lettura che subordini la conversione al momento del rilascio del titolo determina una illegittima disparità di trattamento e contrasta con i principi di cui all’art. 3 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, presente in Italia dal maggio 2022, ha presentato nell’estate dello stesso anno istanza di riconoscimento della protezione internazionale alla competente Commissione Territoriale. Con deliberazione del novembre 2023 la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale ma ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
Nel febbraio 2025 lo straniero ha chiesto la conversione di quel titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore ha rigettato l’istanza, rilevando che il titolo era stato rilasciato in epoca successiva all’abrogazione delle disposizioni del T.U. Immigrazione che disciplinavano la conversione. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, ottenendo dapprima l’accoglimento dell’istanza cautelare e poi la trattazione del merito all’udienza pubblica del marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione, e li ritiene fondati. La questione centrale riguarda l’interpretazione del regime transitorio dettato dall’art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023.
La norma di salvaguardia stabilisce che, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il comma 2 bis, introdotto in sede di conversione, estende la medesima regola ai procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. Il comma 3, infine, conferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.
Il Tribunale richiama il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e la circolare del 29.05.2024, che hanno individuato quale sbarramento temporale unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale. Il dato letterale del comma 2 non consente di introdurre una condizione ostativa implicita, limitativa di un diritto rilevante, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3314 del 2024.
Non è ostativa la circostanza che il titolo sia stato rilasciato dalla C.T.P.I. anziché dall’autorità giudiziaria ordinaria. La conversione riguarda tutti i permessi per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura attraverso cui sono stati accordati. L’Avvocatura ha chiarito che i presupposti del titolo restano quelli dell’art. 19 T.U.I. e che una lettura diversa tratterebbe in modo ingiustificato posizioni identiche.
Il Collegio aderisce al proprio consolidato indirizzo, ribadito nella sentenza della Sezione III n. 908 del 2025, e conferma che ancorare la convertibilità al momento del rilascio del titolo farebbe dipendere dall’esito dei tempi amministrativi il riconoscimento della facoltà. Il ricorso è pertanto accolto e le determinazioni questorili sono annullate. Le spese sono compensate e il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente inefficacia della domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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