Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per competenze docenti (TAR Sicilia n. 1084 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., presuppone l’accertamento dell’avvenuta notificazione del titolo e del suo passaggio in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la perdurante inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato e fissa il termine per l’adempimento. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine nomina commissario ad acta, anche un dipendente della stessa struttura debitrice, che opera senza compenso e riferisce al Tribunale sull’assolvimento del mandato.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 1161 del 22 luglio 2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle competenze professionali docenti, oltre interessi, per gli incarichi assunti nel corso di un anno scolastico.

Lamentando l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’obbligata di conformarsi al giudicato provvedendo al pagamento e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato, dalla documentazione in atti, che la sentenza del giudice del lavoro è stata ritualmente notificata alle amministrazioni resistenti ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 9 gennaio 2026. È risultato altresì decorso il termine di legge per provvedere e nulla hanno opposto le resistenti in ordine alla mancata ottemperanza.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute nei modi indicati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, su richiesta del ricorrente, entro un ulteriore termine di sessanta giorni e non percepirà alcun compenso, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Espletate le operazioni, l’organismo commissariale dovrà far pervenire al Tribunale, tramite la procedura PAT, una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico del Ministero soccombente. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Siciliana per i profili di eventuale competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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