Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per tardiva ostensione (TAR Sicilia n. 1089 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, intervenuta dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a., risultando la pretesa del ricorrente interamente soddisfatta. La declaratoria prescinde dalla fondatezza originaria del diniego, poiché l’interesse alla decisione viene meno per il sopravvenuto conseguimento del bene della vita richiesto. La tardiva definizione del procedimento, seguita solo alla proposizione del ricorso, giustifica la condanna alle spese dell’amministrazione resistente. Nessuna statuizione sulle spese va assunta nei confronti della parte controinteressata non costituita.

Il Fatto

La ricorrente, una società cooperativa attiva nella somministrazione di pasti, aveva in corso una controversia con una cooperativa sociale per il mancato pagamento di corrispettivi contrattuali. Per esigenze difensive connesse a quella lite, con istanza del 25 novembre 2025 ha chiesto alla Prefettura di Palermo copia dei rendiconti, delle fatture e degli elenchi giornalieri delle presenze relativi alla gestione di alcuni centri di accoglienza per migranti.

La Prefettura ha respinto l’istanza con nota del 22 dicembre 2025, rilevando che la richiesta riguardava un rapporto giuridico ed economico tra privati, estraneo ai casi di accesso previsti dalla legge n. 241/1990. La ricorrente ha quindi proposto ricorso, notificato il 21 gennaio 2026 e depositato il 2 febbraio successivo, per l’annullamento del diniego e il riconoscimento del proprio diritto di accesso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’amministrazione si è costituita e ha documentato di aver annullato in autotutela il diniego con nota del 5 febbraio 2026, consentendo l’ostensione della documentazione attraverso cinque trasmissioni PEC effettuate nei giorni 5, 10 e 13 febbraio 2026. Ha pertanto chiesto che il Collegio dichiarasse la cessazione della materia del contendere.

All’udienza camerale del 17 aprile 2026 anche la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione, insistendo per la condanna alle spese di lite. Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni e della documentazione prodotta, ha rilevato come la pretesa di accesso risultasse interamente soddisfatta, e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a..

Sul governo delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza sostanziale: l’amministrazione ha annullato il diniego e ha consentito l’accesso solo dopo la notifica del ricorso. Tale condotta tardiva ha reso necessario l’intervento giurisdizionale, giustificando la condanna della resistente al pagamento delle spese, liquidate nella misura di euro 500,00 oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato.

Nessuna statuizione è stata assunta nei confronti della controinteressata, non costituitasi in giudizio, restando le spese tra le parti private non liquidate. La sentenza è stata ordinata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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