Reimpianto viticolo dissociato dal fondo e consenso del proprietario per il giudicato (TAR Veneto n. 178 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estirpo e reimpianto di vigneti condotti in affitto, il requisito del consenso del proprietario del fondo, previsto dalla disciplina regionale di attuazione delle norme eurounitarie, non contrasta con il diritto dell’Unione Europea e costituisce legittimo esercizio del margine di discrezionalità rimesso agli Stati membri. L’ordinanza di estirpazione obbligatoria per Flavescenza dorata impone l’estirpo a prescindere dalla volontà delle parti, ma non opera la dissociazione tra terreno e vigneto né attribuisce al conduttore il potere di reimpiantare su fondi diversi senza l’assenso del proprietario. Il provvedimento che applica un accertamento giurisdizionale definitivo non può essere censurato con motivi che ne impongono la rivalutazione nel merito.
Il Fatto
Un’impresa agricola conduceva in affitto, dal gennaio 2010, terreni destinati a vigneto di varietà Glera, idonei alla rivendica della denominazione di origine. Nel dicembre 2017 presentava domanda di estirpo, autorizzata dall’Agenzia veneta per i pagamenti. I lavori non venivano eseguiti per l’opposizione materiale del proprietario, che impediva l’accesso ai fondi. Nel procedimento possessorio promosso dall’affittuaria emergeva una dichiarazione di consenso all’estirpo attribuita al proprietario ma mai rilasciata.
Agenzia e Regione avviavano un controllo e accertavano la presenza, nel fascicolo aziendale, della sola autocertificazione del legale rappresentante dell’affittuaria. Nel maggio 2019 l’Agenzia emanava un decreto di decadenza dell’autorizzazione. Nel luglio 2023 i vigneti venivano colpiti dalla Flavescenza dorata; l’ordinanza fitosanitaria imponeva l’estirpo e l’azienda otteneva l’autorizzazione urgente all’espianto. Nel dicembre 2023 l’Agenzia autorizzava la fine lavori, prescrivendo che l’eventuale impianto avvenisse sugli stessi mappali. L’affittuaria impugnava tale vincolo davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso su un duplice piano, processuale e di merito. In via preliminare ritiene fondata l’eccezione di violazione del giudicato. La sentenza di questo Tribunale relativa alla medesima affittuaria, agli stessi terreni e alla stessa vicenda era passata in giudicato per mancata impugnazione e aveva definitivamente accertato la legittimità del requisito del consenso del proprietario, anche quando l’estirpo consegua a un’ordinanza sanitaria, stante l’impossibilità di quest’ultima di operare la dissociazione tra terreno e vigneto.
Il provvedimento impugnato, adottato successivamente al passaggio in giudicato, costituisce applicazione diretta e necessitata di quei principi. L’accoglimento delle censure presupporrebbe la rivalutazione di questioni già decise: la legittimità del requisito del consenso, la natura giuridica delle autorizzazioni di impianto e il loro rapporto con il fondo, gli effetti dell’ordinanza sanitaria. Tale rivalutazione è preclusa dall’autorità del giudicato.
Il Collegio accoglie anche l’eccezione di carenza di interesse. Il contratto di affitto è scaduto nel dicembre 2024; l’affittuaria ha presentato, a ridosso della scadenza, una comunicazione di fine lavori utilizzando un’autorizzazione proveniente dall’estirpo di vigneti di zona non idonea alla rivendica, con svalutazione del fondo. L’Agenzia ha negato con provvedimento del maggio 2025 l’autorizzazione di tale impianto, fondato su elementi istruttori ulteriori e non impugnato. L’eventuale annullamento dell’atto del 27 dicembre 2023 non consentirebbe comunque di ottenere l’autorizzazione dissociativa.
Nel merito, l’interpretazione della ricorrente non è condivisa. La normativa eurounitaria configura le autorizzazioni come posizioni spettanti al produttore e prevede il rilascio automatico a chi ha estirpato una superficie equivalente, ma non le sgancia dal fondo né attribuisce al conduttore il potere di comprimere il diritto di proprietà. La disciplina regionale di attuazione non contrasta con il diritto dell’Unione. Il vigneto, come affermato dal Consiglio di Stato, contribuisce a definire l’identità del fondo sotto il profilo proprietario, territoriale e ambientale: consentirne la libera rimozione e il trasferimento dell’autorizzazione su altri fondi comporterebbe una sostanziale espropriazione del valore del fondo.
Non sussiste, infine, la dedotta contraddittorietà. La tutela fitosanitaria giustifica l’estirpo anche contro la volontà delle parti, ma non disciplina gli effetti dell’estirpo sui rapporti privatistici né estende il proprio ambito al regime del reimpianto. La risposta della Direzione regionale richiamata dalla ricorrente riguardava il consenso per l’estirpo, non la possibilità di reimpiantare su superfici diverse. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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