Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1016 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., verificando il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notifica del titolo. Accertata la mancata esecuzione, ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento nel termine di sessanta giorni. In caso di inutile decorso, nomina quale commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, applicando per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Alla parte resistente è imposta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo con cui l’amministrazione scolastica era stata condannata a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi € 2.000,00.

Il titolo era munito di attestazione di conformità, notificato all’amministrazione e passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria. La questione approda al giudice amministrativo in funzione di giudice dell’esecuzione, data la perdurante inerzia dell’amministrazione debitrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo, comprovato da attestazione, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza, senza compenso. Il Collegio motiva tale esclusione richiamando la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei tribunali amministrativi.

Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Dispone che il commissario effettui il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con le modalità indicate. Rileva infine che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.

È disposto, a carico dell’amministrazione resistente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *