Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta dirigente (TAR Sicilia n. 1017 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine, e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile di una struttura della medesima amministrazione, senza compenso, essendo il munus intrinsecamente obbligatorio e rientrando l’attività nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La parte ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1500.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione, ed era passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini. L’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, così da rendere necessario il ricorso per l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del passaggio in giudicato, il Tribunale richiama l’attestazione della cancelleria; quanto al termine dilatorio, è provato l’inutile decorso dei centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso è accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, in un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Il Collegio motiva richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come novellato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, secondo il consolidato orientamento di plurimi TAR.

Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, che il commissario deposita esclusivamente tramite il P.A.T. con apposito modulo, e che ogni ritardo è foriero di responsabilità amministrativa.

È disposta altresì la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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