Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Sicilia n. 1019 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che esclude il compenso per il commissario dirigente della stessa amministrazione, si applica per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro. Il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, sancito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, preclude la rivalutazione quando non sia documentato il suo superamento rispetto agli interessi. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta nella misura degli interessi legali dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della carta docente e all’accredito dell’importo di euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione nel termine di legge. Di qui il ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., con domanda di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. In caso di inutile decorso, su sollecitazione di parte, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo plesso.
Quanto al compenso del commissario, il Tribunale ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi considerate, come confermato da Sez. I n. 479 del 2025 del TAR Calabria e da Sez. IV n. 291 del 2025 del TAR Sicilia.
È stata invece disattesa la domanda di rivalutazione monetaria, in ragione del divieto di cumulo con gli interessi sancito dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994: per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 spettano i soli interessi legali, potendosi riconoscere la rivalutazione solo se superiore agli interessi e con esclusione di questi ultimi, ipotesi non documentata nel caso concreto. Sul punto il Collegio ha richiamato Sez. I n. 151 del 2022 del TAR Lazio.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, secondo C.G.A.R.S. n. 138 del 2015, e ha condannato l’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando le spese con riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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