Esecuzione giudicato e commissario ad acta per inerzia ministeriale (TAR Piemonte n. 963 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente può agire per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme in suo favore, con esclusione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali difetta di legittimazione. La domanda è ammissibile quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d. lgs. n. 149/2022, e notificato presso il domicilio reale dell’Amministrazione, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta. Il potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato: la delega può essere conferita a qualunque altro soggetto ritenuto idoneo, anche di diversa struttura, e l’ottemperanza può essere realizzata con qualsiasi capitolo di spesa disponibile, con fondi fuori bilancio o mediante pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento, in suo favore, della somma corrispondente a sette mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine.
Il titolo era stato pubblicato, notificato a mezzo PEC al Ministero presso il suo domicilio reale e divenuto definitivo. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera costituzione formale, è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento e, in via ulteriore, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto verificato i presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale secondo l’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d. lgs. n. 149/2022, letto in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
La notifica è avvenuta in via telematica al domicilio reale dell’Amministrazione. Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dall’atto di notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l’omissione dell’esecuzione.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega.
La parte più significativa della decisione riguarda l’ampiezza dei poteri commissariali. Il TAR ha precisato che l’esercizio del potere conferito non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni del nominato all’interno dell’amministrazione di appartenenza, potendo essere nominato commissario qualunque soggetto, anche privato, con competenze adeguate. La delega può quindi essere disposta a favore di altro dirigente o funzionario anche di diverso Dipartimento, per evitare che le modifiche delle competenze interne diventino ulteriore motivo di ritardo.
Quanto alle risorse, il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale destinati allo scopo, o qualsiasi altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, che coincide con quella inadempiente. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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