Rinnovo permesso di soggiorno studio: contributo non versato è irregolarità sanabile (TAR Sicilia n. 982 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere rifiutato in ragione del mancato versamento del contributo previsto per il rilascio o il rinnovo del titolo, poiché si tratta di irregolarità amministrativa sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 che non indichi la ragione del diniego è viziata, perché impedisce all’interessato l’integrazione documentale. L’accertata titolarità di altro titolo di soggiorno non è ostativa al rilascio del titolo richiesto e l’eventuale coesistenza va risolta in sede procedimentale. Il provvedimento affetto da tali vizi è annullato, con obbligo di riesame dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Questura un permesso di soggiorno per motivi di studio. In data 12 luglio 2023 presentava istanza di rinnovo per il medesimo motivo. La Questura disponeva l’archiviazione dell’istanza con provvedimento del 29 ottobre 2024, notificato il 30 aprile 2025, rilevando la mancata produzione della prova del versamento del contributo di € 40,00 previsto per il rinnovo del titolo.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché il difetto di proporzionalità, avuto riguardo al percorso di inclusione realizzato in quasi un decennio di permanenza in Italia. La domanda cautelare era accolta con ordinanza del 12 settembre 2025, con sospensione dell’efficacia del provvedimento e ordine di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria la questione sostanziale. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 vieta espressamente di rifiutare il permesso di soggiorno o il suo rinnovo quando la carenza riguardi irregolarità amministrative sanabili. Il mancato pagamento di un contributo rientra pacificamente in tale categoria, con la conseguenza che il provvedimento di archiviazione è illegittimo.
La fondatezza investe anche il profilo procedimentale. La comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non indicava la ragione poi posta a base del rigetto. Il Collegio sottolinea che, ove il ricorrente fosse stato reso edotto dell’ostacolo, avrebbe potuto integrare la documentazione ed evitare il provvedimento pregiudizievole. La garanzia partecipativa risulta dunque svuotata nella sua funzione.
Il TAR esamina poi l’argomento della Questura relativo alla presunta titolarità, in capo al ricorrente, di altro permesso di soggiorno per protezione internazionale. Il rilievo è respinto: la circostanza è contestata e non dimostrata, e in ogni caso la coesistenza di più titoli non è ostativa al rilascio di quello richiesto, secondo il richiamo all’art. 32, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008. L’eventuale duplicazione va risolta in sede procedimentale, non con il diniego.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. La Questura dovrà riesaminare l’istanza tenendo conto delle considerazioni svolte ai fini conformativi. Il Collegio ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e compensa le spese di lite in ragione delle peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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