Ottemperanza al giudicato: commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 979 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in caso di inutile decorso, nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; l’incarico ha natura sostitutiva, sicché le attività di mero impulso rivolte agli uffici tenuti all’ottemperanza non integrano corretta esecuzione. Alla parte ricorrente spetta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni trattate.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Comune di Palermo al pagamento di una somma di denaro, degli interessi, delle spese di lite e dei compensi di consulenza tecnica medico-legale posti a carico dell’amministrazione.

La sentenza presupposta era stata notificata al Comune a mezzo PEC nel febbraio 2024. L’ente, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta per la decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. in presenza di un titolo esecutivo non ottemperato e di una diffusione di inerzia dell’amministrazione debitrice. Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando all’ente di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Quanto alle spese di c.t.u., il Comune dovrà rimborsarne l’importo alla ricorrente, previa esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del compenso al consulente. In caso di inutile decorso del termine, la nomina del commissario ad acta è stata disposta in via sostitutiva, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Il giudice ha ribadito che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando a sostegno C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. L’incarico è di natura sostitutiva: le mere attività di impulso verso gli uffici tenuti all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione.

Il collegio ha inoltre precisato il regime del compenso dell’ausiliario, da liquidarsi con successivo decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, e il termine decadenziale di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, il cui dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. L’eventuale decreto di liquidazione sarà trasmesso alla competente Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni sulla responsabilità per danno erariale.

È stata altresì disposta la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite, comprensive degli atti funzionali all’introduzione del giudizio, sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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