Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Campania n. 4002 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per la formazione del docente e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996. Il Collegio designa sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza, e applica la penalità di mora nella misura dell’interesse legale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da momento anteriore, cessando all’insediamento del commissario o al soddisfo se anteriore.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7172/2024, pubblicata il 30.10.2024, con cui è stato accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero all’emissione del relativo buono.
Dedotta la persistente inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente chiede la nomina di un commissario ad acta che provveda, in caso di incapienza dei fondi, mediante emissione di uno Speciale Ordine di Pagamento in “conto sospeso”, nonché la condanna dell’intimata al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituisce con mero atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria in data 26 maggio 2025, e l’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 1996: la sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 30 ottobre 2024 e non risulta eseguita.
Sussistono dunque tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza viene designato sin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio accoglie altresì la richiesta di penalità di mora, non essendo emerse valide ragioni ostative, e reputa equo il parametro dell’interesse legale, ora esplicitamente indicato dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Quanto alla decorrenza, le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da momento anteriore, cessando all’insediamento del commissario o al soddisfo se anteriore.
Le spese di lite, comprensive di quelle relative agli atti successivi alla sentenza e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza. Il Ministero è condannato al pagamento in favore della parte, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato se versato; il compenso del commissario è determinato in euro 500,00 e le spese del giudizio in euro 700,00.
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Nota della Redazione
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