Convertibilità del permesso per protezione speciale e regime transitorio (TAR Sicilia n. 762 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime transitorio previsto dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023, consente la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro quando l’istanza di protezione sia stata presentata prima del 5 maggio 2023. La legge fissa come unico sbarramento temporale la data di presentazione dell’istanza, sicché non è ammessa l’introduzione di ulteriori condizioni ostative implicite, limitative di un diritto di rilevante spessore. La facoltà di conversione del titolo, mantenuta dal legislatore mediante norma di salvezza a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998, è riservata ai soli permessi già rilasciati e non ancora scaduti secondo la disciplina pregressa e non è suscettibile di applicazione analogica ai titolari di titoli diversi.
Il Fatto
Il ricorrente, al proprio ingresso in Italia, aveva chiesto il rilascio del permesso per protezione internazionale. La Commissione territoriale gli riconosceva il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale, disponendo la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del titolo, che veniva effettivamente emesso con scadenza fissata al 23 giugno 2025.
In vista di tale scadenza, il 17 giugno 2025 l’interessato presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato. La Questura la dichiarava irricevibile, ritenendo inapplicabile il regime transitorio. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, decideva nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, dando continuità alla giurisprudenza della Sezione su fattispecie analoghe. La questione centrale riguarda l’ambito applicativo del regime transitorio introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, che ha abrogato la disposizione sulla convertibilità dei permessi per protezione speciale.
Il Collegio richiama la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, adottata in adesione al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui i permessi per casi speciali restano convertibili in tre ipotesi: se l’istanza di conversione è stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; se il permesso è stato rilasciato prima del 5 maggio 2023 ed è ancora valido; se è stato rilasciato successivamente in forza di un provvedimento giurisdizionale che ha dichiarato illegittimo il diniego di protezione speciale richiesta prima di quella data.
La motivazione si fonda sulla lettura dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 offerta dal Cons. Stato, Sez. III, n. 3314 del 2024, secondo cui la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità, unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale e non altre, senza che il dato letterale consenta di inserire ulteriori condizioni ostative implicite.
Il Collegio richiama altresì la sentenza del Cons. Stato n. 5666 del 2025, che ha precisato come i permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta e con durata annuale, restando ferma la facoltà di conversione se ne ricorrono i requisiti di legge. Il legislatore ha così differenziato la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi, riservando la convertibilità ai soli titoli già rilasciati e non scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezionale, non applicabile analogicamente ai titolari di titoli diversi.
Nel caso concreto il ricorrente rientrava nelle ipotesi contemplate dalla legge, avendo presentato l’istanza di protezione speciale in epoca antecedente al termine fissato. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e ammissione definitiva al patrocinio delle spese dello Stato, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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