Archiviazione per perenzione non deliberata in via istruttoria (TAR Lombardia n. 686 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’ordinanza cautelare che rilevi la necessità di un approfondimento istruttorio non adatto alla fase sommaria può disporre la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione. La fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso costituisce adeguata tutela delle esigenze della parte ricorrente, che vede così garantita una decisione rapida nel merito. Le spese della fase cautelare restano demandate alla decisione definitiva. Tale strumento processuale consente al giudice di evitare pronunce affrettate in sede incidentale, assicurando comunque l’effettività della tutela giurisdizionale. La scelta tra la misura cautelare e la fissazione dell’udienza di merito è rimessa alla valutazione discrezionale del collegio. La presente ordinanza è immediatamente eseguita dall’amministrazione resistente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Provincia di Pavia ha disposto l’archiviazione dell’istanza volta al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato da realizzarsi nei comuni di San Giorgio di Lomellina e Ottobiano, ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 5/2010. La società ha altresì impugnato il successivo diniego dell’istanza di autotutela presentata avverso il predetto decreto. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati, deducendo la illegittimità del provvedimento di archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha ritenuto che le questioni implicate dal ricorso richiedano un approfondimento che non si addice alla fase di trattazione sommaria del gravame. In particolare, il collegio ha valutato che la complessità delle questioni giuridiche sollevate necessiti di una compiuta istruttoria e di un esame pieno dei motivi di ricorso, non comprimibile nella sede cautelare. La scelta del legislatore processuale di consentire al giudice di fissare l’udienza di merito a breve distanza è finalizzata a bilanciare le esigenze di celerità e quelle di approfondimento istruttorio.
Il collegio ha ritenuto che le esigenze rappresentate dalla parte ricorrente possano ricevere adeguata tutela con la sollecita definizione del giudizio, fissando ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 27 ottobre 2026. La scelta di non pronunciarsi sull’istanza cautelare e di rinviare la questione al merito risponde all’esigenza di evitare che la decisione assunta in via incidentale possa influenzare o anticipare il giudizio definitivo, in particolare quando le questioni dedotte presentano profili di particolare delicatezza.
La fissazione di un’udienza pubblica ravvicinata assicura alla società ricorrente una tutela effettiva e tempestiva, senza gli effetti potenzialmente pregiudizievoli di una pronuncia cautelare resa in una fase di cognizione sommaria. Il giudice ha inoltre demandato la liquidazione delle spese della fase cautelare alla decisione definitiva, conforme alla regola generale che vede la soccombenza determinata solo all’esito del giudizio di merito. L’ordinanza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’amministrazione, con deposito presso la segreteria del Tribunale che provvederà alla comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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