Acquisizione dell’area per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 761 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione al patrimonio comunale dell’area su cui insiste l’immobile abusivo, disposta ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 a seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non richiede che l’amministrazione valuti in contraddittorio le ragioni della mancata esecuzione. È sufficiente la constatazione dell’inerzia del proprietario, ritratta dal verbale di sopralluogo della polizia municipale. La prova dell’impossibilità della demolizione non è impeditiva del passaggio di titolarità, salvo che l’interessato la valorizzi in un’istanza di fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. Il mero decorso del tempo non sana la situazione abusiva e non genera alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’immobile. Il provvedimento di acquisizione è congruamente motivato quando dà conto della necessità di conformare l’area acquisita, anche ulteriore, per la vicinanza a un vincolo.

Il Fatto

Un immobile è stato realizzato in assenza di titolo edilizio in località Vergine Maria, nel Comune di Palermo. La moglie del ricorrente, proprietaria, aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/1985, esitata sfavorevolmente dall’amministrazione nel 2001. Seguiva l’ordinanza di demolizione n. 7 del 9 gennaio 2008, impugnata davanti al TAR e definita con decreto di perenzione nel 2015.

Un verbale della polizia municipale del 14 febbraio 2023 accertava la mancata ottemperanza e ulteriori opere, con modifica di prospetto, nuovo solaio e sopraelevazione. Con provvedimento n. 101 del 2 luglio 2024 il Comune disponeva l’acquisizione al patrimonio dell’ente dell’area ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente, marito della proprietaria nel frattempo deceduta, ha impugnato l’atto.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, per mancato accertamento dell’inottemperanza in contraddittorio; l’applicazione dell’art. 4 della l. n. 689/1981 per stato di necessità; l’eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento; e l’acquisizione di superficie ulteriore senza adeguata motivazione.

Il primo motivo è infondato. Il Collegio afferma che non spetta all’amministrazione valutare le ragioni della mancata ottemperanza: è sufficiente la constatazione dell’inerzia del proprietario, ritratta nel verbale del 14 febbraio 2023. La prova dell’impossibilità della demolizione, anche parziale, non impedisce il passaggio di titolarità, se non valorizzata dall’interessato in un’istanza di fiscalizzazione dell’abuso nelle ipotesi previste dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.

Infondato è anche il secondo motivo, che valorizza lo status di disabile del ricorrente come ragione della mancata esecuzione: tale condizione non giustifica la persistenza di un illecito edilizio permanente. Agli atti manca la prova che il ricorrente abbia condizionato la demolizione all’assegnazione di un alloggio popolare o abbia proposto il pagamento di un canone per l’occupazione dell’immobile abusivo.

Quanto al terzo motivo, il mero decorso del tempo non sana una situazione abusiva e non può fondare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’immobile. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, 2 luglio 2025, n. 5737, secondo cui tali principi valgono anche quando l’ordine di demolizione è adottato a notevole distanza dalla realizzazione dell’abuso.

Il provvedimento è poi congruamente motivato in ordine all’acquisizione dell’area ulteriore: essa è di mq 10, inferiore al 10% della superficie utile abusivamente costruita, come rimodulata all’esito dei lavori accertati; e se ne desume la necessità di conformare la particella per la vicinanza al cimitero, il cui vincolo è richiamato nell’atto. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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