Spese di lite sotto i minimi tariffari e liquidazione equitativa in appello (Cons. Stato n. 6389 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente assetto normativo, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, costituiscono il riferimento ordinario per la liquidazione del compenso difensivo, ma il giudice può motivatamente discostarsene. Qualora lo scostamento sia apprezzabile e rilevante rispetto ai limiti di oscillazione tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti nella liquidazione. L’unico limite normativo residuo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. Una liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri ordinari lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, soprattutto quando l’Amministrazione insista nel negare ragioni già riconosciute in giudizio, alimentando un contenzioso seriale.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio davanti al TAR Campania con cui la ricorrente, docente, ha ottenuto l’attribuzione della Carta elettronica con accredito di euro 2500,00. Il primo giudice ha accolto il ricorso, ma ha liquidato le spese di lite in soli euro 500,00, oltre oneri di legge.

La parte ha proposto appello, per il tramite del difensore antistatario, censurando la quantificazione ritenuta simbolica e non consona al decoro della professione, in quanto inferiore ai minimi tabellari dei D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018. Ha invocato la violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c. e dell’art. 2233 cod. civ., chiedendo la condanna del Ministero a una somma pari almeno a euro 1.355,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, richiamando Cons. St. n. 169/2025. Riconosce al TAR un ampio potere discrezionale nella statuizione sulle spese, comprensivo della possibilità di compensazione per giusti motivi, da valutare sulle circostanze del caso concreto.

Quando però il giudice disponga la condanna, deve fare riferimento ai parametri generali del D.M. n. 55/2014, in particolare agli artt. 4 e 5, considerando caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività, valore dell’affare, complessità delle questioni e contrasti giurisprudenziali, con possibilità di aumentare o diminuire i valori medi fino al 50 per cento.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 9 della legge n. 27/2012 ha abrogato le tariffe professionali; la legge n. 247/2012 ha previsto che il compenso, se non pattuito per iscritto, sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali aggiornati. Da qui la conclusione che i minimi tariffari non sono più vincolanti, ma i decreti attuativi vanno interpretati in senso conforme ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.

Il Collegio distingue allora due piani. Sul piano sostanziale, la liquidazione immotivata in misura manifestamente diversa dalle previsioni ordinarie non integra alcuna violazione di legge. Sul piano della motivazione, invece, lo scostamento rilevante impone di esplicitare i criteri seguiti, con l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.

Nel caso concreto, il TAR si è limitato a richiamare la soccombenza e a ridurre le spese in ragione del carattere seriale della controversia, senza ulteriori argomentazioni. La Corte rileva che la serialità del contenzioso non giustifica la compensazione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’Amministrazione che persista in un contegno riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. La mancanza di congrua motivazione finisce per intaccare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

L’appello è pertanto accolto in parte e, in riforma della sentenza, la Corte procede a nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti. Le spese del grado di appello sono compensate, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda, formulata per un importo superiore a quello liquidato.

Nota della Redazione

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