Piano paesaggistico adottato e diniego di autorizzazione: norme di salvaguardia applicabili (TAR Sicilia n. 328 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
A far data dall’adozione del piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 9, d.lgs. n. 42/2004, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. Le norme di salvaguardia operano immediatamente, anche prima dell’approvazione del piano, e impongono di valutare l’istanza di autorizzazione paesaggistica alla stregua del regime vincolistico vigente al momento dell’adozione del provvedimento. È legittimo il diniego che qualifichi l’intervento come nuova costruzione non consentita nel contesto di tutela dei centri storici, poiché l’autorizzazione paesaggistica è efficace per cinque anni e, una volta scaduta, l’esecuzione dei lavori richiede una nuova autorizzazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento ha espresso parere negativo sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, relativa a una variante riduttiva di un progetto edilizio su un complesso ricadente nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa.

Le vicende edilizie traggono origine da una concessione risalente al 2000, seguita da un contenzioso civile sulle distanze e da un procedimento penale che avevano imposto l’arretramento del fabbricato. Sopravvenuta l’adozione del Piano paesaggistico delle Isole Pelagie, la società ha chiesto una nuova autorizzazione per una variante riduttiva; la Soprintendenza, dopo il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e le osservazioni della ricorrente, ha espresso il diniego. La società ha proposto ricorso per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, con cui si lamentava l’omesso riscontro delle osservazioni procedimentali. Il provvedimento impugnato, osserva il TAR, dà atto di aver esaminato le controdeduzioni e su ciascuna di esse ha preso posizione, ritenendole non condivisibili. L’obbligo di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 risulta pertanto rispettato, pur nella sinteticità della risposta.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso che l’autorizzazione paesaggistica del 22 dicembre 2010 potesse ritenersi ancora valida ed efficace. Richiamato l’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui l’autorizzazione è efficace per cinque anni e, scaduto il termine, l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, il Collegio ha rilevato che il titolo edilizio cui essa afferiva era stato annullato in autotutela e che l’istanza oggetto del diniego non costituiva una mera variante, ma una richiesta di nuova autorizzazione.

La Soprintendenza, quindi, non avrebbe potuto prescindere dal sistema vincolistico vigente al momento dell’adozione del provvedimento e, in particolare, dalle prescrizioni del Piano paesaggistico adottato. Ai sensi dell’art. 143, comma 9, d.lgs. n. 42/2004, l’adozione del piano determina l’immediata operatività delle misure di salvaguardia in relazione agli immobili e alle aree di cui all’art. 134, tra cui rientrano i centri e i nuclei storici.

Il Collegio ha così giudicato infondato anche il terzo profilo, relativo all’asserita carenza di motivazione sui caratteri percettivi del paesaggio. Non è in contestazione, si legge, l’incompatibilità dell’intervento con le disposizioni del piano, che nel contesto di tutela dei centri storici consentono solo manutenzione, ristrutturazione edilizia e restauro conservativo, escludendo le nuove costruzioni e gli aumenti di volume. Il provvedimento, pertanto, è stato confermato e il ricorso rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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