Rinuncia al ricorso irrituale e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 2477 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia al ricorso che non rispetti le formalità prescritte dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non produce l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio. Tuttavia, ove dall’atto emerga in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione — anche in considerazione dell’avvenuta esecuzione del provvedimento impugnato — il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In tale ipotesi la condanna del rinunciante alle spese di lite costituisce la regola, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e dell’art. 84, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto lo sgombero di un immobile acquisito al patrimonio comunale in esito all’accertata inottemperanza a un precedente ordine di demolizione. Il provvedimento impugnato intimava la liberazione dell’immobile da persone e cose, con avvertimento che, decorso il termine, si sarebbe proceduto d’ufficio.

Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità di un motivo di ricorso e controdeducendo nel merito. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione. In data 8 ottobre 2025 il Comune, con l’accordo del ricorrente, ha preso possesso della parte dell’immobile oggetto dell’ordinanza di sgombero, come da verbale depositato in atti.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, chiedendo la compensazione delle spese. Il Collegio rileva che la rinunzia non ha osservato le formalità di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.: l’atto non è stato sottoscritto dalla parte personalmente né dal difensore munito di procura speciale, non è stato notificato al Comune resistente ed è intervenuto oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza.

Tali carenze impediscono che la rinuncia produca l’effetto tipico dell’estinzione del giudizio. Il Collegio osserva, però, che dall’atto emerge in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, anche in considerazione dell’avvenuta esecuzione del provvedimento di sgombero, documentata dal verbale di presa di possesso.

Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La fattispecie, quindi, non è ricondotta all’estinzione per rinuncia, ma alla diversa figura della sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia.

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del ricorrente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e alla luce della motivazione dell’ordinanza cautelare. Viene precisato che, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., la condanna del rinunciante alle spese costituisce la regola anche nell’ipotesi di rinuncia rituale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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