Ottemperanza al giudicato civile e poteri di delega del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1043 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato civile, il giudice amministrativo accerta l’attualità dell’obbligo di conformazione e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Il commissario ad acta, una volta nominato, esercita un potere che non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni e funzioni all’interno dell’amministrazione di appartenenza, ben potendo l’incarico essere delegato a qualunque soggetto idoneo, anche di altro Dipartimento e a prescindere dai rapporti gerarchici. La finalità è impedire che i mutamenti nel riparto interno delle competenze si traducano in un ulteriore ingiustificato ritardo nella soddisfazione dell’interesse del creditore. Il carattere seriale dell’inadempimento giustifica infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Fatto

Una ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute per un importo di euro 6.188,45.

Il titolo era stato pubblicato il 24.07.2025, notificato il 31.07.2025 a mezzo posta elettronica certificata ed era passato in giudicato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con semplice atto di costituzione formale, senza contestare l’omesso adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.

La notifica è avvenuta al domicilio reale dell’Amministrazione e, alla data di proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultando contestata l’inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni.

Sul versante dei poteri del commissario, la sentenza offre l’apporto più significativo. Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere conferito dal giudice non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato: può essere commissario ad acta qualunque soggetto, pubblico o privato, dotato di competenze adeguate. Ne deriva che la facoltà di delega può essere esercitata a favore di altro dirigente o funzionario non solo del proprio Dipartimento, ma anche di altro Dipartimento, indipendentemente da rapporti gerarchici e attribuzioni dei vari uffici.

Quanto ai mezzi, il commissario può impiegare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e serialità dell’attività difensiva.

Infine, rilevata la dimensione non isolata ma seriale dell’inadempimento, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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