Obbligo di concludere la gara e natura soprassessoria degli atti di riavvio (TAR Sicilia n. 304 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 76/2020, l’amministrazione che abbia adottato l’atto di avvio del procedimento entro il 30 giugno 2023 è tenuta a concludere la gara con l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente entro sei mesi. Il mancato rispetto del termine integra una situazione di inerzia rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., non tollerata dall’ordinamento. Gli atti con cui l’amministrazione si limita a riavviare l’iter procedimentale o ad auto-assegnarsi un ulteriore termine hanno natura soprassessoria e non costituiscono il provvedimento espresso dovuto, né fanno venir meno l’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato a una gara indetta dalla Centrale unica di committenza regionale per l’affidamento quadriennale del servizio di pulizia, sanificazione e ausiliariato in ambito sanitario, suddivisa in dieci lotti territoriali. La procedura, avviata nel 2021 e soggetta al d.l. n. 76/2020, ha registrato nel tempo una marcata lentezza nelle operazioni di valutazione delle offerte.
Nel gennaio 2025 la società ha diffidato l’amministrazione a concludere la gara. L’istanza è rimasta priva di un provvedimento espresso e, al momento del ricorso, la procedura risultava ancora in corso. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dell’interesse alla definizione del giudizio, nonostante la nomina di un nuovo Presidente della commissione e il “riavvio” dell’iter disposto con decreto assessoriale. Tale atto non coincide con l’aggiudicazione o con l’individuazione definitiva del contraente richiesta dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 76/2020 e pertanto non soddisfa la pretesa della ricorrente. Il Tribunale richiama l’orientamento che, con impostazione sostanzialistica, esclude la rilevanza degli atti soprassessori, verificando se il potere pubblico sia stato effettivamente esercitato in forma provvedimentale. Nella specie, l’amministrazione si era auto-assegnata un ulteriore termine per provvedere, condotta ritenuta non satisfattiva.
La gara rientra nel campo di applicazione della norma emergenziale: entrambe le determinazioni di indizione hanno richiamato il d.l. n. 76/2020 e dalla legge regionale istitutiva della centrale di committenza non risultano termini differenti. Non vi sono dunque elementi per ritenere che la procedura non dovesse concludersi nel termine di sei mesi. Con riguardo all’eventuale superamento del termine di un anno di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la reiterazione dell’istanza determina il riavvio del termine per provvedere. Poiché la diffida risale al 29 gennaio 2025, l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro sei mesi.
Nessuna delle attività successive alla diffida è qualificabile come provvedimento espresso. La nota di riscontro del 5 febbraio 2025 si è limitata a dar conto delle difficoltà contingenti, contrapponendo ai termini di legge una valutazione delle circostanze concrete che contrasta con l’obbligo di provvedere posto dall’art. 2, l.r. n. 7/2019 e dall’art. 2, l. n. 241/1990. L’unica eccezione al termine di sei mesi prevista dalla norma è costituita dalla sospensione per provvedimenti dell’autorità giudiziaria, evenienza non ricorrente. Anche le comunicazioni successive di conferma della validità delle offerte restano operazioni endoprocedimentali.
Il Tribunale valorizza, infine, la stessa determinazione di nomina del nuovo Presidente, che ha dato atto del lungo tempo trascorso senza avanzamenti sostanziali, con riflessi negativi sulla programmazione e sull’erogazione dei servizi. Il mancato rispetto del termine, pur non traducendosi in illegittimità del provvedimento tardivo, integra una situazione di inerzia sanzionata dall’ordinamento con plurimi strumenti: l’azione contro il silenzio, quella risarcitoria e la responsabilità amministrativo-contabile. Il ricorso è accolto; l’amministrazione è condannata a concludere il procedimento entro sei mesi dalla pubblicazione. Non si procede alla nomina del commissario, avendo l’amministrazione prospettato il 30.5.2026 come data di aggiudicazione, salva la possibilità di istare in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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