Soccorso istruttorio e requisiti speciali RTP con onere impugnativa lex specialis (TAR Marche n. 732 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di appalto il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 opera nei limiti fissati dalla lex specialis, che può ammettere la regolarizzazione delle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, con esclusione delle sole false dichiarazioni. La clausola del bando che consente il soccorso sulle dichiarazioni inesatte o incomplete prevale sulla disciplina generale, sicché la stazione appaltante può acquisire in via postuma la documentazione comprovante il requisito di capacità tecnico-professionale già dichiarato in domanda. L’accertamento del possesso del requisito in capo al componente del raggruppamento costituisce giudizio tecnico discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. La clausola della legge di gara che regola il soccorso deve essere impugnata insieme al primo atto applicativo, a pena di irricevibilità della censura proposta in via successiva.

Il Fatto

Una società, seconda in graduatoria, impugna l’aggiudicazione di una gara europea per servizi tecnici di ingegneria e architettura, indetta da un’Unione Montana per conto di un Comune. L’aggiudicatario, un raggruppamento temporaneo, era stato ammesso dopo un soccorso istruttorio con cui la centrale di committenza aveva ritenuto sussistente il requisito di capacità tecnico-professionale della mandataria, contestato dalla ricorrente.

Dopo la notifica del ricorso, la stazione appaltante conclude il sub-procedimento confermando l’aggiudicazione. La ricorrente propone un primo atto di motivi aggiunti avverso la conferma e un secondo atto avverso la clausola del disciplinare che disciplina il soccorso. La domanda cautelare è respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: l’atto originariamente gravato è stato superato dal provvedimento confermativo emesso all’esito della rinnovazione del procedimento, ed è su quest’ultimo che si radica l’interesse della ricorrente.

Quanto al primo atto di motivi aggiunti, il giudice lo respinge. Il soccorso era espressamente ammesso dall’art. 14 del disciplinare, che consente di sanare l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, con la sola eccezione delle false dichiarazioni. La domanda di partecipazione conteneva la dichiarazione di possesso dei requisiti, poi accertati in sede di soccorso, volto a sanare l’incompletezza documentale. Il Collegio ribadisce che il bando di gara vincola rigidamente l’operato dell’amministrazione.

Il secondo motivo del primo atto è parimenti infondato. La centrale di committenza ha accertato la sussistenza della qualificazione nella categoria E20 Edilizia o in settori analoghi, acquisendo quattro certificati di regolare esecuzione relativi a prestazioni riconducibili alla categoria edilizia, per un importo superiore al minimo richiesto. Si tratta di giudizio tecnico discrezionale scevro da manifeste illogicità o travisamenti. Il Tribunale osserva inoltre che la qualificazione non doveva essere riferita alla sola categoria E20, poiché la progettazione affidata alla mandataria era trasversale all’intero intervento, investendo anche l’impiantistica.

Il secondo atto di motivi aggiunti è dichiarato irricevibile. La censura rivolta all’art. 14 del disciplinare è tardiva: la legge di gara doveva essere impugnata unitamente al primo atto applicativo, comunicato il 10 dicembre 2025, e dunque entro trenta giorni da tale data, mentre la doglianza è stata coltivata solo il 25 febbraio 2026.

Il ricorso introduttivo è quindi improcedibile, il primo atto di motivi aggiunti respinto e il secondo irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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