Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per spettanze retributive (TAR Sicilia n. 311 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., costituiti dal passaggio in giudicato del titolo esecutivo e dall’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, la parte interessata può sollecitare l’insediamento del commissario ad acta, nominato in via sostitutiva. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con la conseguenza che il commissario dirigente dell’amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo, sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la somma di € 6.848,93, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito per effetto dell’anticipato recesso datoriale dal contratto di lavoro subordinato.
Il titolo esecutivo è stato notificato a mezzo PEC al Ministero il 25 febbraio 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la parte ha depositato ricorso per ottemperanza. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da documentazione del 2 settembre 2025 versata in atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Accertati i presupposti, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, su sollecitazione della parte interessata. Il commissario è escluso da qualsiasi compenso, richiamando in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, con il conforto di precedenti conformi.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Infine, il Collegio ha disposto a carico del Ministero il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, o sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in € 1.403,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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