Reddito di cittadinanza, presa in carico tardiva e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 328 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reddito di cittadinanza, ai sensi dell’art. 1, comma 313, legge n. 197/2022, il prosieguo della percezione del beneficio fino al 31.12.2023 è subordinato alla presa in carico del percettore da parte dei servizi sociali e alla comunicazione all’INPS tramite piattaforma GePI entro il 30.11.2023. Decorso tale termine, i presupposti del diritto non sono più subordinati all’esercizio di alcun potere valutativo dell’amministrazione, dovendosi solo verificare se la presa in carico sia avvenuta. La situazione soggettiva azionata assume dunque natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario, restando irrilevante la prospettazione della parte, poiché il riparto si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi.
Il Fatto
I ricorrenti, coniugi titolari di reddito di cittadinanza dall’08.03.2019, vedevano sospesa l’erogazione dal 27.07.2023 in applicazione della normativa sopravvenuta. Uno dei componenti del nucleo era invalido al 50% e aveva dichiarato al centro per l’impiego di non essere tenuto alla stipula del patto per il lavoro.
Dopo un giudizio civile che aveva condannato il Comune a inserire i ricorrenti nella piattaforma GePI, i servizi sociali esprimevano valutazione negativa sulla proroga del beneficio, rilevando che il nucleo non risultava in carico al servizio sociale territoriale né al servizio sanitario nazionale. I ricorrenti impugnavano tale provvedimento davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso alle parti, un possibile difetto di giurisdizione. Muovendo dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13992 del 20.05.2024, il riparto si determina sulla base della domanda e si ancora al petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della natura della posizione soggettiva dedotta, non già secondo il criterio della prospettazione.
La art. 1, comma 313, legge n. 197/2022 riconosce il reddito di cittadinanza nel limite di sette mensilità e comunque non oltre il 31.12.2023. Il limite temporale non si applica ai percettori presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro; in tal caso, entro il 30.11.2023 i servizi sociali comunicano all’INPS l’avvenuta presa in carico tramite la piattaforma GePI, altrimenti l’erogazione è sospesa.
Da tale disciplina il Tribunale ricava che il diritto è subordinato a un fatto oggettivo: la presa in carico e la comunicazione entro una data certa. Può esservi stato un potere valutativo dell’amministrazione, ma la legge impone un termine oltre il quale i presupposti del diritto non dipendono più da alcuna valutazione, dovendosi solo accertare se la presa in carico sia avvenuta. Nel caso concreto, la stessa motivazione dell’atto impugnato conferma che il nucleo non fu preso in carico entro il 30.11.2023.
Ne deriva che, essendo scaduto il termine al momento della proposizione del ricorso, la situazione soggettiva non è più collegata a un potere amministrativo ormai esaurito e assume la natura del diritto soggettivo. Il Collegio richiama in tal senso la giurisprudenza di legittimità, che, pur riferita alla legge regionale, ha qualificato la prestazione come diritto sociale fondamentale fondato direttamente sulla legge, devolvendo al giudice ordinario le controversie sull’esistenza e sulla spettanza del beneficio (Sezioni Unite n. 18480 del 09.08.2010; Sezioni Unite n. 12644 del 05.06.2014).
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario. Restano ferme le preclusioni e decadenze maturate, salva la facoltà di proporre azione risarcitoria davanti al giudice titolare della giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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