Scatti stipendiali e buonuscita per forze di polizia in congedo a domanda (TAR Sicilia n. 1242 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dalla legge di conversione e da ultimo modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio a domanda, una volta maturati i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere funzionale a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la perdurante vigenza della disciplina, che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica perché riferito alla sola base pensionabile.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei carabinieri, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Al momento della domanda di congedo avevano maturato l’età anagrafica di 55 anni e oltre 35 anni di servizio utile.
L’INPS, costituitosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno replicato insistendo nelle domande. La causa è giunta alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata, richiamando il principio per cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.
Quanto alla prescrizione, la Sezione aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione, con onere dell’INPS di provare l’inizio del corso prescrizionale. Nel caso concreto il Collegio rileva che, anche volendo aderire alla tesi dell’Istituto, il termine quinquennale non sarebbe comunque decorso rispetto alle date di congedo dei ricorrenti.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, sono stati abrogati dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la riviviscenza della norma originaria. Pertanto la cessazione dal servizio a domanda non è più esclusa dal beneficio.
L’art. 1911, comma 3, c.o.m. conferma la permanenza in vigore dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che estende i sei scatti alle forze di polizia, civili e militari, senza distinzione di ordinamento. La nozione di forze di polizia va desunta dall’art. 16 della legge n. 121/1981, richiamato dallo stesso d.l. n. 387/1987.
Infine, il termine del 30 giugno non è di decadenza, ma un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo, come si desume dal comma 3 dello stesso articolo. Il ricorso è dunque accolto, con condanna dell’Istituto al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e interessi legali ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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