Soppressione posto in organico dopo graduatoria lede interesse legittimo del vincitore (C.G.A.R.S. n. 479 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione di una posizione in organico, disposta dall’Autorità di Sistema Portuale dopo che la commissione di concorso ha già formato la graduatoria di merito collocando il candidato al primo posto, incide su una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, avente consistenza di interesse legittimo, e non su una mera aspettativa di fatto. L’ampia discrezionalità nel ridefinire la pianta organica non legittima l’esercizio del potere in modo da compromettere arbitrariamente le aspettative di diritto di chi si sia già collocato in posizione utile all’assunzione. La soppressione è illegittima quando l’Amministrazione conosceva già il nominativo del vincitore e non ha addotto specifiche e eccezionali ragioni di interesse pubblico, di gravità tale da renderla ineludibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura concorsuale bandita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale per la copertura di posizioni di V livello. Dopo l’espletamento delle prove, la commissione aveva redatto la graduatoria di merito, collocandolo al primo posto con la dicitura di idoneo vincitore.
Successivamente l’Ente aveva adottato una nuova pianta organica che cancellava la posizione di V livello, e un decreto presidenziale ne aveva revocato la relativa procedura selettiva. Il candidato impugnava la delibera, la nota ministeriale di approvazione e il decreto di revoca davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che accoglieva parzialmente il ricorso annullando la soppressione della posizione. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, confermando la decisione di primo grado. Preliminarmente dichiara inammissibile per difetto di interesse il motivo relativo al dovere di astensione di due componenti del Comitato di gestione, poiché l’accoglimento di tale censura non aveva condotto all’annullamento integrale della delibera, ma solo a un annullamento parziale fondato su altri motivi.
Nel merito, la Corte ritiene infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, avendo lo stesso approvato la delibera del Comitato di gestione ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), della legge n. 84/1994.
Quanto alla legittimazione attiva, il Collegio conferma che il ricorrente, pur non vantando ancora un diritto soggettivo all’assunzione in mancanza dell’approvazione definitiva degli atti concorsuali, è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata. Il verbale della commissione attestava la sua collocazione al primo posto della graduatoria per la figura di V livello.
Il passaggio centrale riguarda il limite alla discrezionalità amministrativa. L’Autorità gode di ampio margine nel ridefinire la propria pianta organica, ma tale potere non può essere esercitato in modo da compromettere arbitrariamente le aspettative qualificate di chi si sia già collocato in posizione utile all’assunzione. Rileva in particolare che la soppressione del posto è intervenuta quando l’Amministrazione conosceva già il nominativo del vincitore.
La Corte sottolinea infine l’assenza di specifiche e eccezionali ragioni di interesse pubblico, di gravità tale da rendere ineludibile la soppressione della posizione a detrimento di chi era già primo in graduatoria. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese dell’Autorità di Sistema Portuale e compensazione nei confronti del Ministero.
Nota della Redazione
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