Proroga dell’incarico del commissario ad acta per la conclusione del procedimento di localizzazione di edilizia convenzionata (TAR Molise n. 216 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’istanza di proroga presentata dal commissario ad acta nominato per la definizione di un procedimento amministrativo rimasto inerte, può accogliere la richiesta qualora ricorrano giustificate ragioni legate alla complessità dell’incarico, assegnando un termine aggiuntivo congruo per l’ultimazione dell’attività. La proroga non richiede il consenso delle parti, ma la mancata opposizione della ricorrente e la rituale evocazione in giudizio dell’Amministrazione inadempiente integrano i presupposti processuali per la decisione. In sede di conclusione dell’incarico, il compenso del commissario è determinato secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base dell’attività effettivamente svolta e risultante dalla relazione finale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Termoli sull’istanza di localizzazione di edilizia agevolata e convenzionata ex art. 6 della L.R. Molise n. 30/2009, proposta nel 2014. Con sentenza n. 288 del 2015, il TAR aveva accolto il ricorso, condannando l’Amministrazione a provvedere e nominando un primo commissario ad acta.
La perdurante inottemperanza del Comune aveva reso necessarie due successive sostituzioni del commissario, da ultimo con ordinanza n. 114 del 18 aprile 2025, che aveva affidato l’incarico al Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso, con termine di 90 giorni. Il nuovo commissario, nominato nel 2025, ha depositato in data 30 aprile 2026 un’istanza motivata di proroga di 120 giorni del termine assegnato, deducendo ragioni legate alla complessità dell’incarico.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha preliminarmente ricostruito l’articolata vicenda processuale, segnata dalla sostituzione del commissario ad acta a causa della persistente inerzia dell’Amministrazione comunale. Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, all’odierna udienza camerale, non si è opposta alla richiesta di proroga, e che il Comune di Termoli, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è mai costituito.
Nel valutare l’istanza, il Tribunale ha ritenuto di doverla accogliere alla luce delle ragioni illustrate dal commissario, avuto riguardo alla complessità dell’incarico affidato. Tale valutazione costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice dell’ottemperanza, chiamato a bilanciare l’esigenza di sollecita conclusione del procedimento con la necessità di garantire l’effettivo e corretto adempimento dell’attività sostitutiva.
Il Collegio ha quindi assegnato un termine aggiuntivo di 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, considerando congrua tale durata anche in relazione al tempo trascorso dal deposito dell’istanza di proroga.
Da ultimo, il TAR ha precisato che il compenso per l’espletamento dell’incarico sarà determinato al termine dell’attività commissariale, secondo la disciplina degli artt. 57, 49 e segg., e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base di quanto emergerà dalla relazione finale del commissario.
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Nota della Redazione
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