L’attività di delimitazione demaniale è estranea al giudicato di sdemanializzazione (TAR Sicilia n. 1188 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’Amministrazione avvia o conclude la delimitazione di zone del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 32 cod. nav., costituiscono espressione di una facoltà autonoma riconosciuta dalla legge e restano estranei al giudicato formatosi su un’istanza di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav. Non integrano, pertanto, nullità per violazione o elusione del giudicato, neppure quando l’Amministrazione li abbia formalmente qualificati come esecutivi della sentenza. Essi, tuttavia, sono neutri rispetto all’obbligo di riesercitare il potere: l’esecuzione del giudicato di annullamento del diniego si realizza solo con l’adozione di un nuovo provvedimento conclusivo sull’istanza, positivo o negativo, e fino a quel momento l’obbligo resta inadempiuto.

Il Fatto

Un condominio aveva ottenuto, con sentenza di cognizione passata in giudicato, l’annullamento del provvedimento con cui l’Amministrazione regionale aveva respinto la propria istanza di sdemanializzazione di due particelle ricadenti su un tratto di lungomare. Il giudice di cognizione aveva rilevato l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza.

In asserita esecuzione di quel giudicato, l’Amministrazione aveva invece riconvocato la Commissione di delimitazione della dividente demaniale, adottando il relativo verbale e il successivo decreto di approvazione. Il condominio ha proposto ricorso in ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento della nullità di tali atti per violazione o elusione del giudicato e, in via subordinata, il loro annullamento previa conversione del rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra i due procedimenti. La delimitazione della dividente demaniale, disciplinata dall’art. 32 cod. nav., è attività che la legge autorizza l’Amministrazione a svolgere quando la ritenga necessaria od opportuna, invitando le amministrazioni e i privati interessati a presentare deduzioni e ad assistere alle operazioni. Si tratta, dunque, di una facoltà autonoma che non affonda le proprie radici nel giudicato.

Da ciò deriva il rigetto della domanda di nullità. Gli atti adottati in quella sede non possono qualificarsi come violazione o elusione del giudicato, perché trovano un valido sostrato normativo e restano estranei all’oggetto della sentenza di cognizione, che aveva riguardato il solo diniego opposto all’istanza di sdemanializzazione. Il Collegio precisa che rileva la sostanza degli atti e non la loro forma: il richiamo all’esecuzione della sentenza contenuto nella loro epigrafe non muta la loro natura.

Il punto decisivo riguarda però l’esecuzione. La sentenza di cognizione aveva accertato l’illegittimità del diniego per difetto di motivazione: ne segue che l’Amministrazione avrebbe dovuto riesercitare il potere originario, pronunciandosi nuovamente sull’istanza, in senso positivo o negativo, nel rispetto dell’effetto conformativo della motivazione. Gli adempimenti di delimitazione, pur legittimi, sono neutri rispetto a tale obbligo, che alla data della decisione non risultava ancora assolto.

Non convince la tesi dell’Amministrazione, che aveva qualificato la delimitazione come attività prodromica alla decisione sull’istanza. Anche aderendo a quella prospettazione, infatti, mancava il provvedimento finale richiesto dall’art. 35 cod. nav.: l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. Il ricorso in ottemperanza va quindi accolto per questa parte, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro novanta giorni, e nomina del Commissario ad acta nella persona del Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia entro centoventi giorni. Il Collegio dispone inoltre la conversione del rito in ordinario per la trattazione della domanda subordinata di annullamento, fissando l’udienza del 18 novembre 2026, e condanna l’Amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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