Interversione del possesso e doppia conforme: onere probatorio del detentore (Cass. civ. Sez. II n. 6808 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all’art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con il bene derivi da un fatto del proprietario-possessore, come la mera convivenza nell’immobile: in tal caso la detenzione si converte in possesso solo mediante un atto di interversione, che deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore rivolta contro il possessore e tradursi in una concreta opposizione al suo potere sulla cosa. Sono inidonei i meri atti di esercizio del possesso, che integrano abuso della disponibilità materiale del bene. Nel giudizio di legittimità la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, il quale non deve confutare ogni deduzione difensiva. In presenza di una decisione fondata su più ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse quelle relative alle altre.
Il Fatto
Un soggetto conviene in giudizio il fratello davanti al Tribunale di Milano chiedendo l’accertamento dell’usucapione di un appartamento acquistato dal padre e adibito a casa familiare. Nel giudizio interviene la Procura della Repubblica, che invoca l’estensione del contraddittorio all’Agenzia del Demanio, essendo il bene acquisito al patrimonio dello Stato per effetto di confisca. L’Agenzia resiste alla domanda; il convenuto resta contumace.
Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello di Milano conferma la decisione, qualificando la relazione con il bene come mera detenzione, escludendo la prova dell’interversione e ravvisando l’acquisto a titolo originario dello Stato per confisca. Il ricorrente propone quattro motivi di cassazione; gli intimati non svolgono attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Le prime censure investono la ritenuta mancata prova dell’interversione del possesso. La Corte ricorda che il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di una ipotesi di doppia conforme. Quanto alla pretesa inefficacia della rinuncia all’eredità paterna, per essere stata formulata dopo il decorso del termine trimestrale, l’argomento è nuovo: non risultava tra i motivi di appello e non è chiarito in quale momento del merito sarebbe stato introdotto, essendo quindi inammissibile in sede di legittimità. Nel merito la Corte d’Appello aveva comunque escluso ogni situazione di possesso in capo al ricorrente.
La Corte territoriale ha ritenuto pacifico che l’immobile costituisse casa familiare, con la conseguenza che il rapporto con la res ebbe inizio come mera detenzione e non uti dominus; ha aggiunto che, operando la confisca un acquisto a titolo originario, ogni pretesa dei terzi veniva a cadere; e ha infine rilevato che la presunzione di possesso non opera quando la relazione con il bene non consegua a un atto di apprensione ma derivi da un fatto del proprietario-possessore, dovendosi provare l’atto di interversione. Tale prova non è stata fornita, mentre risultano provati atti incompatibili con essa, quali la rinuncia all’eredità, la presentazione della dichiarazione di successione da parte del fratello e l’iscrizione di ipoteca.
La Corte di legittimità dichiara la statuizione coerente con il proprio insegnamento: l’interversione non può risolversi in un atto di volizione interna, ma deve tradursi in una manifestazione esteriore diretta contro il possessore e in atti di concreta opposizione. Non basta la permanenza nell’immobile dopo l’allontanamento dei genitori, perché essa è null’altro che esercizio della situazione vantaggiosa derivante dalla materiale disponibilità del bene.
Al ricostruzione del fatto il ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, inammissibile perché il motivo non può risolversi in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, né è consentito un apprezzamento diverso delle prove. Esclusa la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la motivazione non è apparente né illogica e integra il minimo costituzionale.
La censura sulla confisca è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse: la ratio fondata sulla detenzione non interversa è da sola sufficiente a sostenere il rigetto della domanda di usucapione, a prescindere dalla natura ed agli effetti della confisca. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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