Gara deserta e mancata partecipazione: ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 1190 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che non ha partecipato alla gara è titolare di un interesse di mero fatto e, come tale, è privo di legittimazione attiva a impugnare gli atti della procedura. La regola soffre eccezioni tassative: contestazione dell’indizione della gara in sé; mancato espletamento della procedura per affidamento diretto; impugnazione di clausole del bando a portata immediatamente escludente. Quest’ultima ricorre solo quando la previsione della lex specialis ponga con immediata e oggettiva evidenza l’astratta impossibilità, per qualsiasi operatore medio, di formulare un’offerta; non è ravvisabile quando altri concorrenti abbiano presentato offerta, quand’anche in numero esiguo. La mancata concessione della proroga dei termini non sana la carenza di legittimazione.
Il Fatto
Con deliberazione n. 392 del 18 marzo 2025 l’Azienda Sanitaria Provinciale ha indetto una gara telematica aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari, articolata in due lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Entro il termine fissato è pervenuta la sola offerta della società poi aggiudicataria per il lotto n. 1; il lotto n. 2 è stato dichiarato deserto con deliberazione n. 2259 del 12 dicembre 2025.
La società ricorrente, che non aveva partecipato alla procedura, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara lamentando l’indeterminatezza dell’oggetto, la mancata indicazione del prezzo a base d’asta, l’erronea indicazione del CPV, le discrasie tra piattaforma e disciplinare, le modalità di pubblicazione, il mancato accoglimento della richiesta di chiarimenti con proroga e l’incongruità del budget. L’Amministrazione e la controinteressata hanno eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via assorbente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva. Richiamando l’orientamento consolidato, il Tribunale ricorda che chi volontariamente si astiene dal partecipare alla selezione non è legittimato a chiederne l’annullamento, ancorché vanti un interesse di fatto alla riedizione della competizione. La legittimazione richiede una situazione differenziata, correlata alla partecipazione alla procedura contestata, e non un interesse meramente fattuale.
La Corte individua le tre eccezioni tassative a tale regola: la contestazione dell’indizione della gara in sé, il mancato espletamento della procedura per affidamento diretto e l’impugnazione di clausole a portata immediatamente escludente. Solo in quest’ultimo caso l’onere di impugnazione immediata del bando è giustificato, perché la clausola produce un effetto preclusivo certo e attuale.
Sul punto il Collegio richiama la nozione di clausola immediatamente escludente elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, che comprende clausole impositive di oneri incomprensibili o sproporzionati, regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile, disposizioni abnormi che impediscono il calcolo di convenienza, abbreviazioni irragionevoli dei termini, condizioni negoziali obiettivamente non convenienti e obblighi contra ius. Nessuna di tali fattispecie ricorre quando altri operatori abbiano potuto formulare un’offerta, come dimostra l’aggiudicazione conseguita dalla controinteressata.
Nel caso concreto la ricorrente ha ammesso che i vizi denunciati non hanno impedito la partecipazione, ma ne avrebbero solo limitato l’ampiezza. Determinante è la circostanza che la richiesta di chiarimenti è stata presentata il 21 maggio 2025, dieci giorni prima della scadenza, dimostrando che la gara era stata conosciuta in tempo utile. Le difficoltà nella formulazione dell’offerta si collocano quindi sul piano della convenienza, non su quello dell’impossibilità di partecipare.
Quanto al mancato accoglimento della proroga, il Collegio osserva che la questione è irrilevante: o la ricorrente era in grado di offrire, e allora l’eventuale violazione dell’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 andava fatta valere dopo la partecipazione; o i vizi impedivano l’offerta, e allora il bando andava impugnato immediatamente. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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