Responsabilità professionale e nesso causale rimessi al giudice del merito (Cass. civ. Sez. III n. 19098 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’efficienza eziologica dell’inadempimento professionale dell’avvocato rispetto al pregiudizio lamentato dal cliente appartiene al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il limite dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti di causa non integra alcuno dei vizi di legittimità deducibili. La valutazione dei presupposti di fatto della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. è del pari riservata al giudice del merito. La prospettazione di un giudizio prognostico sulla pena che sarebbe stata irrogata in caso di accesso ai riti alternativi non si sottrae a tale limite, non essendo conoscibile la pena in concreto da cui il giudice sarebbe partito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti del professionista che lo aveva assistito in un procedimento penale, assumendo che l’inadempimento del difensore gli avesse procurato un trattamento sanzionatorio più gravoso. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1474/2022, aveva confermato la decisione, escludendo la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta professionale e le conseguenze dannose denunciate.
Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla violazione di legge in ordine alla scelta dei riti alternativi e alla condanna per responsabilità aggravata. La controricorrente ha resistito con controricorso, depositando successivamente memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla proposta di inammissibilità formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e ne verifica la conformità alla decisione. Il filo comune dei tre motivi è la contestazione del giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale, in particolare sulla efficienza eziologica dell’inadempimento rispetto al pregiudizio lamentato.
Sul primo motivo, il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni rese al momento dell’arresto avessero valore confessorio e che da esse il difensore avrebbe dovuto dedurre la convenienza di un rito alternativo. La Corte rileva che la qualificazione di quelle dichiarazioni come confessione è frutto di una mera interpretazione soggettiva, contrapposta a quella del giudice del merito, che le aveva lette come dichiarazioni di tenore opposto. Il ricorrente non ha contestato i canoni legali di ermeneutica applicati, ma ha prospettato solo una lettura alternativa dei fatti.
Sul secondo motivo, relativo alla riduzione di pena conseguente ai riti alternativi, la Corte osserva che la pena edittale oscilla tra un minimo e un massimo e non è dato conoscere, neppure in via presuntiva, da quale pena in concreto sarebbe partito il giudice in caso di scelta del rito abbreviato. La tesi della riduzione automatica a due terzi non è condivisibile e la censura si risolve in una rilettura nel merito del giudizio prognostico.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che la valutazione dei presupposti di fatto della responsabilità aggravata spetta al giudice del merito. La contestazione non investe l’errata ricognizione della fattispecie astratta, ma la pretesa errata ricognizione della fattispecie concreta mediata dalla valutazione dei mezzi istruttori, collocandosi così al di fuori dei limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, cod. proc. civ., alla somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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