Scatti stipendiali computabili nel trattamento di fine servizio delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 1187 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, continua ad applicarsi al personale delle forze di polizia anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha determinato la riviviscenza dell’originario art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, limitativo dell’istituto ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. La nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e non distingue tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non comporta decadenza, ma incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti a corpi delle forze di polizia oggi in congedo a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza del 21.04.2026 e decisa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’INPS, secondo un principio pacifico (C.G.A. n. 865 del 2022, Cons. St. n. 1231 del 2019, n. 6465 del 2010).
Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Trattandosi di eccezione in senso proprio, il debitore deve indicare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. St. n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). L’INPS non ha fornito alcuna prova. In ogni caso i ricorrenti sono stati posti in congedo tra il 2021 e il 2024, sicché il termine quinquennale non è decorso.
Nel merito, il ricorso è fondato secondo il consolidato orientamento in materia (Cons. St. n. 10523 del 2023, n. 2982 e n. 2826 del 2023, C.G.A. n. 209 del 2023). L’istituto dei sei aumenti periodici, introdotto dall’art. 13 della legge n. 804/1973 e poi esteso, è stato disciplinato dall’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, che lo limitava ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del C.O.M. non fa rivivere la disposizione originaria. L’interprete deve preferire la norma più recente e considerare abrogata quella più antica. Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, si comprende perché l’art. 1911, comma 3, C.O.M. lasci fermo l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto all’intero comparto, senza distinguere tra ordinamento civile e militare.
Il d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, operando solo sulla base pensionabile. Infine, l’inosservanza del termine del 30 giugno non comporta decadenza, ma è un mero onere per l’interessato, funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nota della Redazione
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