Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento debito ente locale (TAR Sicilia n. 1135 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è ritualmente incardinato quando il titolo esecutivo sia stato notificato e dichiarato esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Accertata la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare integrale esecuzione al titolo, il giudice amministrativo fissa il termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. Le spese dei diversi strumenti esecutivi esperiti dal creditore non sono dovute, poiché la scelta di ricorrere a strumenti diversi dall’ottemperanza è rimessa alla libera determinazione dello stesso creditore.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 419 del 2024 del Giudice di Pace di Giarre, dichiarato definitivamente esecutivo il 30.01.2025 e notificato ai fini dell’esecuzione il 3.02.2025. Con quel titolo era stato ingiunto al Comune di Riposto il pagamento della somma di € 2.355,72, oltre interessi e spese di procedura.

La ricorrente ha chiesto, per l’ipotesi di perdurante inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e la causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata, in ragione della notificazione del titolo esecutivo e della sua esecutorietà. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, come modificato.

Il titolo per cui è causa risulta tuttora non ottemperato dall’ente intimato. Non si ravvisano, pertanto, motivi giustificativi dell’inadempienza, sicché deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di dare integrale ottemperanza al titolo, per le somme dovute, detratte le somme già versate dopo l’emissione del titolo o dopo la proposizione del ricorso.

L’ente dovrà corrispondere il credito entro un termine fissato in novanta giorni, decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza della parte ricorrente, in via sostitutiva e nell’ulteriore termine di novanta giorni, un commissario ad acta.

Quanto alle spese, il Collegio ha escluso la rifusione delle eventuali spese di precetto. L’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Le spese del giudizio seguono invece la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.

Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il principio affermato da Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011, decorrendo il termine dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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