Giudizio di ottemperanza per la Carta docente: l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta, ma non l’astreinte (TAR Sardegna n. 387 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente di ruolo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, passata in giudicato, deve essere eseguita dall’Amministrazione entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Decorso inutilmente tale termine, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione un nuovo termine per provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, quale la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore. In caso di attività difensiva seriale e standardizzata, la liquidazione delle spese di lite può essere ridotta.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo complessivo di € 1.000,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e dal d.P.C.M. 28 novembre 2016.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 30 luglio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Non essendo seguito alcun adempimento da parte del Ministero, decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e al pagamento dell’astreinte, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’avvenuta notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni. Ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, e ha nominato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, prevedendo che questi operi come organo ausiliario del giudice entro 90 giorni dalla richiesta della parte.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, in particolare l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ravvisato tali ragioni nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, considerato un incentivo meramente eventuale e non un mezzo di sostentamento, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione, ma ha ritenuto equo ridurle a € 400,00, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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